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I Volontari di Protezione Civile, gli abusi nella gestione della viabilità

È ora di fare chiarezza per l’ennesima volta. I volontari di Protezione Civile NON sono pubblici ufficiali

Facciamo un pò di chiarezza. I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NON POSSONO UTILIZZARE SEGNALI DISTINTIVI (PALETTE) DI GESTIONE DEL TRAFFICO in quanto lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione ed attuazione).
Ai volontari di Protezione Civile non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non devono adoperare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali. Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) chiamati a fronteggiare l’emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari di Protezione Civile: in questi frangenti al Volontariato può essere affidata, con uno scopo ben preciso, la paletta in ausilio al personale dell’amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi. In sostanza il Volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di polizia, vigili, ecc.) titolari dell’uso delle stesse.
I volontari di Protezione Civile aderenti ad una organizzazione in attività non di emergenza non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico.
L’espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di grandi eventi dichiarati e coordinati dalle competenti autorità.
L’uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.

Nei provvedimenti degli amministratori si trovano frequentemente richiami di legge che, se esaminati con attenzione, non consentono di delegare, autorizzare o chiamare in causa, a qualsiasi titolo, volontari di protezione civile. Il più frequente di questi richiami è l’art. 7 del codice della strada ma che assolutamente non autorizza volontari alla gestione della viabilità.

“I.2 art. 24” del Reg. c.d.s. ci dice: «Tipo e dimensioni del segale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale».

>> ECCO LE PESANTISSIME SANZIONI PENALI PER CHI UTILIZZA LE PALETTE

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