Una vicenda giudiziaria complessa e senza precedenti ha investito una giovane dottoressa barese, specializzanda in Anestesia e Rianimazione, che si è vista annullare la laurea in Medicina conseguita nel 2013 presso l’Università di Bari dopo oltre dodici anni dal conseguimento del titolo. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 24 giugno 2025, ha confermato la decisione dell’ateneo pugliese, dichiarando nulla la laurea per l’assenza di documentazione comprovante il superamento di otto esami sostenuti durante il periodo di mobilità Erasmus presso l’Università di Valladolid in Spagna tra il 2008 e il 2009.
Il caso ha avuto origine nel settembre 2023, quando l’Università di Bari, durante i controlli amministrativi finalizzati al trasferimento della specializzanda dalla Scuola di specializzazione di Foggia a quella di Bari, ha ravvisato l’assenza della documentazione comprovante il superamento degli otto esami sostenuti nell’Università di Valladolid nell’ambito del periodo di mobilità Erasmus. Gli esami in questione riguardavano materie fondamentali del corso di studi medici: Anatomia umana, specialità medico-chirurgiche 1 e 2, diagnostica per immagini e radioterapia, malattie dell’apparato locomotore e riabilitazione, medicina legale, specialità medico-chirurgiche 4, psichiatria e psicologia clinica.
La problematica è emersa nonostante gli esami risultassero regolarmente registrati nel sistema informatico Esse3 dell’Università di Bari e nei transcript of records emessi dall’ufficio Erasmus dell’Università spagnola. Tuttavia, secondo quanto accertato dai giudici del Consiglio di Stato, nella documentazione formata dall’Università di Valladolid e inviata all’Università di Bari, né tanto meno nei verbali del consiglio di facoltà di Medicina e chirurgia si ricava la prova che la ricorrente abbia mai sostenuto e superato gli otto esami invece presenti nell’applicazione informatica dell’ateneo.
La giovane dottoressa, che aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 25 ottobre 2013 con votazione di 110 su 110, aveva intrapreso subito dopo il conseguimento del titolo un percorso professionale di tutto rispetto. Dal 2014 era stata abilitata all’esercizio della professione medica e aveva svolto attività come medico penitenziario presso l’istituto minorile e la casa circondariale di Bari, successivamente al penitenziario di Turi, in alcuni poliambulatori di medicina generale e alla Scuola allievi della Guardia di finanza. Aveva inoltre iniziato un percorso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Foggia.
Quando nel dicembre 2023 l’Università di Bari ha dichiarato l’inesistenza giuridica e la nullità della laurea, conseguentemente sono state annullate anche l’abilitazione alla professione medica, l’iscrizione all’Ordine dei Medici e dei Chirurghi e l’accesso alla scuola di specializzazione. La dottoressa, assistita dall’avvocato Saverio Profeta, ha immediatamente presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
In prima istanza, il TAR Puglia con sentenza n. 817/2024 pubblicata il 4 luglio 2024, aveva accolto il ricorso della specializzanda, annullando il decreto rettorale n. 4579 del 20 dicembre 2023 recante la declaratoria di nullità del titolo di laurea. I giudici amministrativi avevano evidenziato la disordinata gestione da parte dell’ateneo barese dei fascicoli relativi agli esami sostenuti dalla ricorrente in Spagna e, in mancanza di una prova piena sul punto, avevano ritenuto illegittimo considerare non superati gli esami non rientranti nel programma Erasmus approvato dalla stessa università.
Il TAR aveva inoltre sottolineato che quanto potrebbe essere ipotizzato come falso e ingannevole doveva essere valutato come mero errore materiale, almeno in assenza di prova della falsificazione. La decisione del tribunale amministrativo aveva restituito alla dottoressa la possibilità di proseguire la sua carriera accademica e professionale, ma la soddisfazione è durata poco.
L’Università di Bari ha infatti presentato appello al Consiglio di Stato, evidenziando che per alcuni esami il funzionario universitario interessato ha illegittimamente registrato in Esse3 i relativi esiti, mancando idoneo riscontro nei learning agreements e nei transcript of records e mancando la convalida da parte del competente Consiglio di Facoltà. L’ateneo ha lamentato un’erronea attestazione del funzionario incaricato del compito di tutor di laurea della ricorrente in sede di controllo della carriera ai fini dell’ammissione alla seduta di laurea.
I giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato completamente la decisione del TAR, stabilendo che l’esito degli accertamenti istruttori è stato univoco nel confermare che del superamento degli esami in questione da parte della ricorrente non vi è alcuna prova documentale. La Corte ha sottolineato come sia dirimente il confronto tra i documenti necessari per il riconoscimento degli esami svolti all’estero da parte dell’ateneo di appartenenza, in particolare i learning agreements e i transcript of records, il primo dei quali consiste nel piano di studi da seguire nell’ambito del programma di mobilità verso l’estero e il secondo nell’attestazione degli esami ivi svolti e i verbali del consiglio di facoltà, competente per il riconoscimento.
Secondo la ricostruzione giudiziaria, l’anomalia sarebbe derivata da un errore del tutor di laurea della specializzanda, nel frattempo deceduto, che aveva registrato nel sistema informatico dell’università gli esami senza il previo riscontro di corrispondenza con i learning agreements e i transcript of records e senza la convalida del consiglio della facoltà di Medicina. L’Università di Bari ha proceduto anche in via disciplinare nei confronti dell’autore delle registrazioni, confermando l’irregolarità della procedura.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che non può essere attribuito alcun valore al fatto che i medesimi esami fossero materialmente registrati sul libretto informatico, sottolineando come l’errore umano non possa essere considerato una prova dell’effettivo superamento degli esami. La declaratoria di nullità della laurea è stata quindi ritenuta pienamente legittima, aprendo scenari complessi per la posizione professionale della giovane donna.
Tuttavia, i giudici romani, pur confermando l’annullamento della laurea, hanno mostrato sensibilità verso la particolare situazione venutasi a creare. Nella sentenza si legge infatti che alla specializzanda è stato concesso di integrare rapidamente il corso di studi nella misura necessaria per ottenere un nuovo titolo e dunque di recuperare gli esami mancanti, considerata anche la situazione venutasi a creare a causa del lungo tempo trascorso.
Questa vicenda giudiziaria mette in luce le criticità del sistema di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti all’estero e l’importanza della corretta gestione della documentazione amministrativa negli atenei. Il caso evidenzia come falle nei sistemi di verifica e controllo possano produrre effetti devastanti sulla carriera professionale degli studenti, anche a distanza di oltre un decennio dal conseguimento del titolo.
La procedura Erasmus prevede infatti una serie di passaggi documentali specifici e vincolanti per garantire il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. Il learning agreement deve essere sottoscritto prima della partenza dello studente e deve contenere il piano di studi concordato tra l’università di origine e quella ospitante. Al termine del periodo di mobilità, l’università estera deve rilasciare il transcript of records, documento che attesta gli esami sostenuti, i crediti conseguiti e le valutazioni ottenute. Infine, l’università di origine deve procedere alla convalida formale degli esami attraverso i propri organi accademici competenti.
Il sistema informatico Esse3, utilizzato da numerosi atenei italiani per la gestione delle carriere studentesche, rappresenta uno strumento fondamentale per la registrazione e il monitoraggio degli esami sostenuti dagli studenti. Tuttavia, come evidenziato da questo caso, la registrazione informatica non può sostituire la necessaria documentazione cartacea e la convalida formale da parte degli organi accademici competenti.
La specializzanda, che nel frattempo aveva proseguito il suo percorso formativo arrivando fino a pochi giorni fa nella scuola di specializzazione a Bari prima di concedersi qualche giorno di ferie, si trova ora nella necessità di dover recuperare gli otto esami mancanti per ottenere un nuovo titolo di laurea. La sua situazione professionale attuale rimane in una zona di incertezza giuridica, considerato che nel corso degli anni ha svolto regolarmente attività medica in diversi contesti istituzionali.
Il caso della dottoressa barese rappresenta un precedente significativo per il sistema universitario italiano e pone interrogativi sulla responsabilità degli atenei nella gestione della documentazione amministrativa e sui termini entro i quali è possibile procedere all’annullamento di titoli di studio conseguiti. La vicenda sottolinea l’importanza di sistemi di controllo più rigorosi e di procedure standardizzate per la verifica della regolarità dei percorsi formativi, soprattutto quando coinvolgono periodi di studio all’estero.