Il 24 febbraio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 167 del 21 gennaio 2026, recante “Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali”. Con questo provvedimento, l’Italia si dota per la prima volta di un quadro normativo organico e operativo che obbliga le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile a includere, in modo strutturato, la tutela degli animali tra le attività da svolgere durante le calamità naturali e gli eventi di origine antropica.
Fino ad oggi, le operazioni di soccorso erano formalmente orientate alla messa in sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture e dell’ambiente. Gli animali, pur presenti in ogni scenario di emergenza, non godevano di procedure definite a livello nazionale, con il risultato di interventi frammentati, affidati alla buona volontà dei singoli volontari o alle normative locali. Il Decreto 167/2026 colma questa lacuna in modo sistematico, individuando ruoli, responsabilità, protocolli operativi e strutture di comando per garantire il benessere animale in ogni fase dell’emergenza.
Le radici normative: dal Codice del 2018 al decreto operativo
Il percorso che ha condotto all’adozione del decreto ha radici nell’emanazione del Codice della Protezione Civile del 2018 (decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018). Quel testo riformatore aveva introdotto, all’articolo 1, la tutela degli animali tra le finalità istituzionali del Servizio Nazionale, riconoscendo formalmente che la protezione della vita non poteva limitarsi alla sola dimensione umana. L’articolo 2, comma 6, aveva ulteriormente rafforzato questo principio, ponendo le basi per una futura regolamentazione specifica. Tuttavia, per quasi otto anni, erano mancate indicazioni operative concrete che traducessero in azioni pratiche quelle previsioni di principio.
Il Decreto 167/2026 rappresenta dunque il completamento di un percorso normativo avviato quasi un decennio fa, trasformando un enunciato di principio in un insieme di procedure vincolanti. Nel testo del decreto si legge esplicitamente che “il soccorso e l’assistenza agli animali sono parte integrante dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile”, e che si rende “necessario procedere all’emanazione di specifiche indicazioni operative in merito alla pianificazione e la gestione delle attività di soccorso e assistenza agli animali” in previsione o in seguito agli eventi previsti dall’articolo 7 del medesimo Codice.
Previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza: il protocollo in tre fasi
Il decreto articola le nuove disposizioni attorno a tre macroaree operative: la previsione, la prevenzione e la gestione dell’emergenza. Nella fase di previsione, le autorità locali sono chiamate ad aggiornare i Piani di Protezione Civile Comunali con una sezione specificamente dedicata agli animali, che comprenda la mappatura della densità della popolazione animale domestica — attraverso le anagrafi canine e feline — e la localizzazione degli allevamenti zootecnici presenti in aree a rischio idrogeologico o sismico. L’obiettivo è quello di disporre, prima che l’emergenza si verifichi, di un quadro aggiornato e dettagliato della presenza animale sul territorio.
Nella fase di prevenzione, il decreto impone l’identificazione di aree di accoglienza temporanea idonee anche agli animali, così da evitare la traumatica separazione tra i proprietari e i propri animali da compagnia nei centri di assistenza alla popolazione. Un nodo, questo, che le esperienze dei grandi terremoti italiani — dall’Aquila all’Emilia, fino al sisma del Centro Italia del 2016 — avevano messo in luce in tutta la sua criticità: molte persone avevano rifiutato di abbandonare le abitazioni pericolanti pur di non separarsi dai propri animali, aumentando esponenzialmente il rischio per la propria incolumità. Con il nuovo decreto, questa variabile umana viene riconosciuta e gestita in modo strutturale.
Nella fase di gestione dell’emergenza, il provvedimento definisce invece le procedure per il recupero e la messa in sicurezza degli animali coinvolti in interventi di soccorso tecnico urgente, la tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di evacuazione preventiva, la continuità o il ripristino dell’assistenza veterinaria nelle aree colpite, e la protezione degli animali da compagnia presenti al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza. Sono inoltre previste procedure per il recupero e la gestione delle carcasse animali e protocolli di decontaminazione in caso di rischi NBCR — nucleare, biologico, chimico, radiologico.
La catena di comando e il ruolo dei servizi veterinari
Uno degli elementi di maggiore novità del Decreto 167/2026 è la definizione esplicita della catena di comando nelle emergenze che coinvolgono gli animali. Il decreto individua nei Servizi Veterinari delle ASL il riferimento tecnico centrale per la gestione sanitaria degli animali durante le crisi, assegnando loro un ruolo di perno operativo che in passato non era formalmente codificato. Accanto ai veterinari pubblici, il coordinamento è affidato alla collaborazione tra il sindaco — nella sua funzione di autorità locale di protezione civile —, i moduli sanitari veterinari per il primo soccorso e le associazioni di volontariato specializzate, purché registrate negli elenchi ufficiali e in possesso di specifica formazione.
Il decreto introduce anche requisiti minimi per le strutture di ricovero temporaneo degli animali: non è più sufficiente un recinto di fortuna, ma occorrono garanzie sul benessere animale, sulla profilassi sanitaria per prevenire l’insorgenza di focolai epidemici, e sulla gestione delle forniture alimentari d’urgenza. Questo insieme di prescrizioni punta a evitare che le strutture emergenziali si trasformino esse stesse in fonti di rischio sanitario, tanto per gli animali quanto per la popolazione umana presente nelle vicinanze.
L’approccio One Health e le implicazioni per la sicurezza umana
Il quadro concettuale alla base del decreto si inserisce nell’approccio One Health, secondo cui la salute umana, animale e ambientale sono strettamente interconnesse e non possono essere gestite in modo separato. Riconoscere la tutela animale come componente integrante della gestione delle emergenze non è dunque solo un atto di sensibilità verso gli altri esseri viventi, ma risponde a una logica di efficienza complessiva del sistema: un piano di protezione civile che trascura gli animali rischia di produrre comportamenti nella popolazione che aumentano i pericoli, ostacolano le evacuazioni e gravano sulle risorse di soccorso in modo imprevisto.
Le indicazioni operative del decreto si rivolgono a tutte le Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale impegnate nelle attività di soccorso, dal livello comunale fino al coordinamento centrale. Il provvedimento stabilisce obiettivi, azioni e responsabilità a tutti i livelli territoriali, riconoscendo che l’efficacia delle nuove disposizioni dipenderà in misura determinante dalla capacità degli enti locali di aggiornare i propri piani di emergenza e dalla formazione adeguata dei Servizi Veterinari chiamati a operare in contesti di protezione civile.
Il decreto riconosce infine l’importanza del legame affettivo tra le persone e i propri animali, prevedendo il supporto psicologico ai proprietari attraverso il mantenimento di quel legame nelle fasi più critiche dell’emergenza. Una dimensione, quella della salute mentale in situazioni di crisi, che le più recenti ricerche nel campo dell’emergenza hanno individuato come fattore determinante per la tenuta psicologica delle comunità colpite da disastri, e che il legislatore ha scelto di integrare in modo esplicito nel nuovo quadro operativo nazionale. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
