Una sentenza dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Euipo) ha riacceso una delle più annose battaglie del comparto agroalimentare italiano: quella sulla burrata. Alla fine del 2025, la Quarta Commissione di Ricorso dell’Euipo ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria IGP contro la domanda di registrazione del marchio “Burrata Campana”, avanzata da un’azienda casearia con sede a Salerno, già attiva nella produzione di mozzarella di bufala. La decisione, resa nota pubblicamente nelle prime settimane di marzo 2026, ha scatenato immediate proteste nella città pugliese di Andria, da sempre considerata la culla storica di questo formaggio fresco e cremoso.
Il contenzioso ha avuto inizio il 27 aprile 2023, quando il Consorzio andriese ha depositato la propria opposizione davanti all’Euipo, sostenendo che la registrazione del marchio “Burrata Campana” potesse generare confusione con l’indicazione geografica protetta “Burrata di Andria IGP” e configurarsi come un agganciamento indebito alla reputazione del prodotto tutelato. La divisione di opposizione dell’Euipo aveva già rigettato la richiesta il 27 giugno 2024, escludendo qualsiasi rischio di confusione tra i due marchi e negando che vi fosse un’evocazione impropria dell’IGP; il Consorzio aveva allora impugnato quella pronuncia con un nuovo ricorso, presentato il 23 agosto 2024.
La Quarta Commissione di Ricorso ha però confermato integralmente la valutazione precedente, stabilendo un principio destinato ad avere ripercussioni ben oltre la singola controversia: il termine “burrata” non può essere considerato esclusivamente riferito al prodotto tipico di Andria. Secondo l’Euipo, la parola identifica una tipologia di formaggio fresco e cremoso originaria della Puglia, ma oggi prodotta anche in altre regioni italiane, con la conseguenza che si tratta di un termine di uso generico, non monopolizzabile da un singolo soggetto o consorzio. La commissione ha peraltro richiamato espressamente l’esistenza di preparazioni tradizionali affini, come la burrata di bufala diffusa tra Campania e Lazio, a ulteriore sostegno della propria interpretazione.
Il cuore argomentativo della sentenza ruota attorno alla distinzione tra la protezione dell’indicazione geografica e la tutela del nome comune del prodotto. La commissione ha chiarito che la protezione dell’IGP “Burrata di Andria” riguarda specificamente quel prodotto legato al territorio andriese e alle sue tecniche produttive codificate nel disciplinare, il quale del resto fa riferimento alla “Burrata di Andria” e non alla “burrata” tout court, senza che ciò implichi alcun diritto di esclusiva sull’uso del nome generico. In altre parole, chiunque produca una burrata nel rispetto delle proprie tradizioni casearie regionali può, stando alla pronuncia europea, accompagnare il termine con un riferimento geografico diverso da quello pugliese.
La reazione del Consorzio andriese non si è fatta attendere. I vertici dell’organismo di tutela hanno dichiarato di non accettare la decisione e di voler valutare ulteriori strumenti legali per contrastare quello che considerano un vulnus alla tutela delle produzioni tipiche territoriali. Ad Andria, dove la tradizione vuole che la burrata sia stata inventata nei primi decenni del Novecento da un casaro di Castel del Monte che, nel corso di una forte nevicata, ideò un modo per recuperare la panna e i ritagli di pasta filata avanzati dalla lavorazione del burro, il senso di appartenenza a questo prodotto è profondo e radicato nell’identità locale. La sentenza viene vissuta come una sottrazione di un patrimonio identitario, prima ancora che economico.
La vicenda presenta notevoli analogie con un precedente contenzioso che aveva già contrapposto le stesse due regioni su un altro prodotto caseario emblematico: la mozzarella. In quel caso, il Consorzio della bufala campana DOP aveva contestato il riconoscimento di una DOP alla “Mozzarella di Gioia del Colle”, prodotta in Puglia con latte vaccino, sostenendo che l’utilizzo del termine “mozzarella” fosse lesivo per il proprio prodotto. Anche in quella circostanza la giustizia amministrativa — il Tar del Lazio — aveva stabilito che “mozzarella” è un nome generico e che l’indicazione geografica serve esclusivamente a qualificare una specificità, non a riservare l’uso del nome a un unico territorio.
Il parallelismo tra i due casi mette in evidenza una tensione strutturale nel sistema europeo delle indicazioni geografiche: da un lato, la crescente richiesta da parte di consorzi e produttori locali di estendere la protezione al nome comune del prodotto, ritenuto inseparabile dall’origine territoriale; dall’altro, la tendenza degli organi giurisdizionali e amministrativi europei a circoscrivere la tutela al marchio IGP o DOP specifico, trattando i nomi comuni come patrimonio condiviso dell’industria alimentare. Questa tensione non è esclusiva del contesto italiano: analoghi conflitti si sono registrati in altri Paesi membri dell’Unione Europea per prodotti come il feta greco, il parmigiano e il grana padano.
L’impatto economico della decisione non è trascurabile. La burrata di Andria IGP rappresenta uno dei prodotti caseari più esportati d’Italia, con una domanda in costante crescita sui mercati internazionali, in particolare in Nord America, Germania e Francia. La possibilità che altri produttori italiani — e in prospettiva anche stranieri — possano commercializzare formaggi analoghi con denominazioni che richiamano il termine “burrata” preoccupa il comparto pugliese, che teme una progressiva diluizione del valore percepito del prodotto originale. L’azienda casearia salernitana, da parte sua, ha incassato una vittoria che le consente di operare legittimamente sul mercato europeo con il proprio marchio, rafforzando la presenza campana in un segmento tradizionalmente dominato dalla Puglia.
Il Consorzio ha già fatto sapere che nei prossimi giorni sono previsti momenti di confronto con gli organi di informazione per illustrare le proprie prossime mosse, lasciando intendere che la partita legale ed istituzionale sia tutt’altro che chiusa. La questione potrebbe arrivare a coinvolgere anche le autorità nazionali, il Ministero dell’Agricoltura e le istituzioni comunitarie, in un dibattito che tocca i fondamenti stessi della politica europea di tutela delle produzioni agroalimentari tipiche. Quel che è certo è che la “Disfida della Burrata” — come già qualcuno l’ha ribattezzata, echeggiando la storica Disfida di Barletta — non si è ancora conclusa, e il prodotto più amato e riconoscibile della tradizione casearia pugliese è destinato a rimanere al centro di una contesa che ha radici profonde quanto il suo cuore di panna. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
