La Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia destinata a segnare un punto di svolta nelle cause di separazione e divorzio con figli minori. Con l’ordinanza n. 6078/2026, la prima sezione civile ha stabilito che non esiste alcun automatismo nel collocamento dei bambini presso la madre e che il giudice è tenuto a valutare, caso per caso, le reali capacità di ciascun genitore.
La decisione, emessa alla vigilia della festa del papà del 19 marzo, ha accolto il ricorso di un padre contro un provvedimento della Corte d’appello di Bologna del 2024 che aveva collocato i due figli gemelli — all’epoca di 8 anni — con la madre, assegnandole anche la casa coniugale di proprietà del padre. La Cassazione ha bocciato entrambe le decisioni e ha rinviato il caso alla Corte d’appello bolognese in diversa composizione per un nuovo giudizio.
La sezione che ha emesso l’ordinanza era presieduta dal giudice Alberto Giusti ed era composta in maggioranza da donne: Alessandra Dal Moro, Laura Scalia e Maura Caprioli, oltre al consigliere Alberto Pazzi.
Secondo la Cassazione, i giudici bolognesi avevano fondato la propria decisione su un pregiudizio astratto. Nella motivazione della Corte d’appello si leggeva che “quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole”. Un ragionamento che la Cassazione ha giudicato contrario alla legge.
Il criterio fondamentale, ribadisce l’ordinanza, deve essere “l’esclusivo interesse morale e materiale della prole”, che impone una valutazione prognostica concreta sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio: “da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore”.
Nel caso specifico, i giudici della Cassazione hanno sottolineato che i magistrati bolognesi avevano trascurato un elemento rilevante: i figli erano accuditi prevalentemente dal padre, il cui orario di lavoro terminava intorno alle 14:30, con il supporto aggiuntivo della nonna paterna. Un dato concreto che avrebbe dovuto orientare diversamente la decisione sul collocamento.
La Cassazione ha inoltre censurato l’assegnazione automatica della casa coniugale alla madre, avvenuta senza considerare la proprietà dell’immobile — intestato al padre — né la sostanziale parità economica tra i coniugi. Secondo l’ordinanza, anche in questo caso il giudice avrebbe dovuto valutare quale soluzione fosse nell’effettivo interesse dei figli, anziché seguire un criterio meccanico legato al solo collocamento prevalente.
I due coniugi si erano sposati nel 2015 e avevano avviato consensualmente separazione e divorzio nel 2024, salvo poi trovarsi in disaccordo sulle questioni del collocamento dei figli e della casa. La pronuncia della Cassazione riafferma il principio della bigenitorialità, definita come “la massima espressione del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori”, e ribadisce che tale principio non può essere sacrificato in nome di presunzioni legate al sesso del genitore o all’età del bambino. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
