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Ape Sociale 2026: come funziona, chi può accedere e quando presentare la domanda

L’Ape Sociale 2026 confermata dalla Legge di Bilancio coinvolgerà 24 mila persone con età minima di 63 anni e 5 mesi.
Credit © NewsGroup-AI

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la proroga dell’Ape Sociale fino al 31 dicembre del prossimo anno, consolidando questa misura come l’unica forma di pensionamento anticipato generalizzato rimasta nel panorama previdenziale italiano dopo l’eliminazione di Quota 103 e Opzione Donna. L’anticipo pensionistico, introdotto in via sperimentale con la Legge numero 232 del 2016 e diventato operativo dal primo maggio 2017, rappresenta un sostegno economico pensato per accompagnare verso il trattamento di vecchiaia alcune categorie di lavoratori in condizioni di particolare fragilità, offrendo la possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro senza le penalizzazioni previste dai canali ordinari.

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica allegata alla manovra, nel corso del 2026 l’Ape Sociale coinvolgerà circa 24 mila persone, con una spesa pubblica prevista di 170 milioni di euro per il primo anno, destinata a crescere fino a 320 milioni nel 2027 e a 315 milioni nel 2028. Si tratta di un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, quando i beneficiari si attestavano intorno alle 17.600 unità nel 2024 e alle 21 mila nel 2025, testimoniando la crescente rilevanza di questo strumento in un contesto in cui le alternative di flessibilità previdenziale risultano sempre più limitate.

Per poter accedere all’Ape Sociale nel 2026 occorre aver compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età alla data di presentazione della domanda, requisito anagrafico che rappresenta una delle condizioni imprescindibili stabilite dalla normativa vigente. Il requisito contributivo varia invece a seconda della categoria di appartenenza del richiedente, con un minimo di 30 anni di versamenti per disoccupati di lungo periodo, caregiver e invalidi civili, mentre per i lavoratori che hanno svolto attività gravose il requisito sale a 36 anni di contribuzione effettiva. Per alcune specifiche categorie di attività gravose il legislatore ha previsto una riduzione a 32 anni di contributi, mentre le lavoratrici madri possono beneficiare di una riduzione contributiva di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di due anni complessivi, agevolazione che si applica trasversalmente a tutte le categorie di beneficiari.

Le categorie di lavoratori che possono accedere all’Ape Sociale sono quattro, ciascuna con requisiti specifici ben delineati dalla normativa. I disoccupati di lungo periodo devono aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento anche collettivo, scadenza del contratto a tempo determinato con almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta, e devono inoltre aver terminato integralmente la percezione della Naspi mantenendo lo stato di disoccupazione per almeno tre mesi dopo la conclusione del trattamento. I caregiver, seconda categoria tutelata, devono assistere da almeno sei mesi alla data della richiesta il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104 del 1992, con l’obbligo di convivenza anagrafica nello stesso numero civico, mentre è possibile assistere anche un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Gli invalidi civili, terza categoria, devono presentare una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74 per cento. La quarta categoria comprende i lavoratori dipendenti impiegati in attività gravose, che devono aver svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure almeno sei anni negli ultimi sette una delle professioni indicate nell’Allegato 3 alla Legge numero 234 del 2021, tra cui rientrano operai edili e manutentori di edifici, addetti alla concia di pelli e pellicce, personale addetto ai servizi di pulizia, facchini e addetti allo spostamento merci, conducenti di camion e mezzi pesanti, conducenti di treni e personale viaggiante, guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni, infermieri e ostetriche operanti su turni, maestre di asilo nido e scuola dell’infanzia, operai agricoli, operatori ecologici e addetti alla raccolta rifiuti, operai siderurgici, lavoratori marittimi, pescatori e addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.

L’importo dell’indennità corrisposta mensilmente è pari alla rata mensile della pensione che spetterebbe al lavoratore calcolata al momento dell’accesso alla prestazione sulla base della contribuzione effettivamente versata fino a quel momento, con un tetto massimo fissato a 1.500 euro lordi mensili, che al netto delle trattenute fiscali si traducono in circa 1.320 euro. L’indennità viene erogata dall’Inps per 12 mensilità all’anno senza tredicesima, e prosegue fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia attualmente fissata a 67 anni oppure fino al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato o di altra prestazione previdenziale diretta conseguita anticipatamente rispetto all’età ordinaria. A differenza delle prestazioni pensionistiche definitive, l’Ape Sociale non è soggetta a integrazione al trattamento minimo, non viene rivalutata nel corso degli anni e non è reversibile ai superstiti in caso di decesso del titolare.

La procedura per ottenere l’Ape Sociale prevede due fasi distinte e successive. In prima battuta il lavoratore deve presentare all’Inps la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, procedura preliminare attraverso cui l’Istituto verifica la sussistenza di tutti i requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi richiesti dalla normativa. Questa domanda può essere presentata anche prima di aver compiuto 63 anni e 5 mesi, purché il richiedente raggiunga tale età entro il 31 dicembre 2026, consentendo così di avviare anticipatamente l’iter burocratico. Solo dopo aver ricevuto la certificazione positiva da parte dell’Inps, il lavoratore può presentare la seconda domanda, quella di accesso effettivo alla prestazione, che richiede però la cessazione di ogni attività lavorativa subordinata o autonoma alla data di presentazione. Per chi già si trova in possesso di tutti i requisiti inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, la normativa consente di presentare simultaneamente entrambe le domande, evitando così la perdita di mensilità di indennità.

Le finestre temporali per la presentazione della domanda di certificazione dei requisiti nel 2026 sono tre. La prima scadenza ordinaria è fissata al 31 marzo 2026, con comunicazione dell’esito da parte dell’Inps entro il 30 giugno dello stesso anno. La seconda finestra si chiude il 15 luglio 2026, con esito previsto entro il 15 ottobre. Esiste poi una terza finestra tardiva che si conclude il 30 novembre 2026, con esito entro il 31 dicembre, ma le domande presentate in questa ultima finestra vengono accolte solo nel caso in cui residuino risorse finanziarie disponibili dopo l’esaurimento delle prime due finestre, con un meccanismo di priorità che privilegia i richiedenti più prossimi all’età della pensione di vecchiaia e, a parità di età, tiene conto della data di presentazione della domanda. Gli esperti consigliano pertanto di presentare la domanda nelle prime due finestre per avere certezza di accoglimento, evitando il rischio concreto di vedersi respinta la richiesta per esaurimento fondi nonostante la sussistenza di tutti i requisiti.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso alla prestazione, a condizione che a tale data sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge e che l’attività lavorativa sia stata effettivamente cessata. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dell’Inps accedendo con Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, utilizzando il servizio denominato “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”, oppure rivolgendosi a un patronato per l’assistenza nella compilazione e nell’invio della documentazione. I tempi di istruttoria delle domande da parte dell’Istituto si attestano mediamente intorno ai 30 giorni lavorativi dalla presentazione.

Sul fronte della compatibilità con altre forme di reddito, l’Ape Sociale risulta incompatibile con qualsiasi trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione involontaria, con l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale e con l’Asdi. Per quanto riguarda i redditi da lavoro, dal 2024 è entrato in vigore un regime di incompatibilità totale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo strutturato, mentre rimane consentito esclusivamente lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Fa eccezione il regime transitorio applicabile a coloro che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso al beneficio negli anni precedenti al 2024, per i quali continua a valere il vecchio regime che ammetteva redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a 8.000 euro annui e redditi da lavoro autonomo fino a 4.800 euro annui. L’indennità risulta invece compatibile con la percezione di pensione ai superstiti, pensione indiretta e pensione di invalidità civile.

Il beneficiario dell’Ape Sociale decade dal diritto all’indennità qualora riprenda un’attività di lavoro dipendente o autonomo oltre i limiti previsti, superi la soglia dei 5.000 euro annui di reddito da lavoro autonomo occasionale, consegua una pensione diretta anticipata o un altro trattamento pensionistico diretto, oppure cessi la residenza in Italia. In tutti questi casi il percettore è tenuto a comunicare all’Inps l’evento che determina la decadenza entro cinque giorni dal suo verificarsi, pena l’applicazione di interessi legali sul recupero delle somme indebitamente percepite. Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio o fine rapporto, il pagamento viene erogato non prima di 12 mesi dal raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi 90 giorni, mentre in caso di decadenza anticipata dal beneficio i termini decorrono dalla data della decadenza stessa con pagamento dopo 24 mesi e entro i successivi 90 giorni. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!