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Guerra Iran, Viaggi Annullati? Come avere i rimborsi entro 14 giorni e l’errore da non commettere

Oltre 3.500 prenotazioni a rischio cancellazione nei prossimi trenta giorni per il conflitto in Iran. Come funzionano i rimborsi e cosa prevedono le polizze.

Il conflitto in Iran sta producendo effetti significativi sul settore dei viaggi organizzati. Secondo le stime elaborate da Assoviaggi e dal Centro Studi di Firenze, nei prossimi trenta giorni rischiano di saltare circa 3.500 prenotazioni, con una perdita complessiva superiore ai sei milioni di euro tra rimborsi e pacchetti “all inclusive” che non verranno più acquistati.

Il Medio Oriente è una meta di grande richiamo per i turisti italiani: ogni anno verso paesi come gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania e l’Arabia Saudita si spostano oltre 600 mila connazionali, dei quali almeno 60 mila si affidano ad agenzie di viaggio e tour operator. Con la chiusura di porzioni di spazio aereo e le cancellazioni di voli disposte in modo improvviso da numerosi vettori, la gestione delle partenze è diventata un problema logistico di difficile soluzione. All’aeroporto di Roma Fiumicino il 2 marzo sono stati cancellati 45 voli da e per il Medio Oriente, mentre la Farnesina ha attivato una task force dedicata ai passeggeri italiani bloccati nell’area del Golfo, stimati in oltre 20.200 persone.

Chi ha un viaggio programmato verso quelle destinazioni deve sapere come muoversi in materia di rimborsi. Quando scoppia un conflitto armato e il Ministero degli Esteri, attraverso il portale Viaggiare Sicuri, sconsiglia formalmente di recarsi in una determinata zona, si configura la cosiddetta causa di forza maggiore. In questi casi il viaggiatore ha il diritto di annullare il contratto senza corrispondere alcuna penale, e il tour operator è tenuto a restituire l’intera somma versata entro quattordici giorni dalla risoluzione del contratto.

Va tuttavia tenuto presente che, in presenza di forza maggiore, non spetta alcun indennizzo aggiuntivo. Le compensazioni economiche previste dal Regolamento europeo 261/2004 — che in caso di cancellazione o ritardo prolungato possono arrivare fino a 600 euro — si applicano alle circostanze ordinarie e non a eventi bellici, sui quali le compagnie aeree e i tour operator non hanno alcun controllo diretto.

Un’ulteriore attenzione va rivolta alle polizze assicurative stipulate al momento della prenotazione. Molti contratti standard contengono una clausola, spesso riportata in caratteri ridotti, che esclude esplicitamente dalla copertura i danni derivanti da atti di guerra. Prima di avanzare qualsiasi richiesta di rimborso attraverso l’assicurazione, è quindi opportuno verificare il testo del contratto per accertarsi che la situazione rientri effettivamente nelle ipotesi coperte dalla polizza.

Per i passeggeri con voli diretti cancellati dalle compagnie aeree, la normativa europea garantisce invece il diritto alla riprotezione su un volo alternativo o al rimborso integrale del biglietto. Vettori come Emirates, ITA Airways e Wizz Air hanno già predisposto procedure dedicate, consultabili direttamente sui rispettivi siti ufficiali, per gestire le pratiche dei passeggeri colpiti dalle cancellazioni. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!