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Autovelox, se quello che ti ha fatto la multa non è in questa lista non devi pagare

Il 29 novembre 2025 scatta il termine ultimo per gli autovelox non censiti dal Ministero: devono essere spenti o le sanzioni diventeranno nulle. La lista ufficiale è consultabile da tutti.

A partire dal 29 novembre 2025, una svolta significativa interessa il sistema di controllo della velocità su strada in Italia: tutti gli autovelox non registrati nella banca dati ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono essere disattivati immediatamente. La mancata registrazione nell’elenco nazionale costituisce un elemento di illegittimità strutturale per qualsiasi dispositivo di rilevazione, determinando la nullità delle sanzioni elevate dai medesimi apparecchi anche successivamente a questa data critica.

Il processo che ha condotto a questa riorganizzazione risale al decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, che ha reso operativa la piattaforma telematica dedicata al censimento nazionale dei dispositivi di controllo della velocità. Comuni, Province, Regioni e forze di polizia stradale hanno avuto a disposizione sessanta giorni di tempo – dal 30 settembre al 29 novembre 2025 – per comunicare al Mit le informazioni dettagliate relative a ciascun apparecchio di rilevazione in loro possesso. L’obiettivo dichiarato dalle autorità ministeriali consiste nel garantire trasparenza assoluta sui controlli stradali, ponendo fine al caos normativo che ha caratterizzato gli ultimi diciotto mesi in materia di legittimità delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il 28 novembre 2025 l’elenco ufficiale contenente i dispositivi autorizzati, rendendolo consultabile gratuitamente e liberamente dai cittadini tramite il portale istituzionale. L’archivio nazionale comprende 3.614 apparecchi regolarmente censiti e contiene una molteplicità di dati tecnici ed amministrativi per ogni dispositivo: marca, modello, versione, eventuale numero di matricola, estremi dei decreti di approvazione o omologazione ministeriale, direzione di marcia monitorata, identificativi dell’ente proprietario e, quando necessario, anche la collocazione chilometrica. Questa strutturazione informativa consente ai cittadini di verificare immediatamente la legittimità di qualsiasi autovelox che abbia elevato un verbale di contravvenzione.

La piattaforma consente ai contribuenti di effettuare ricerche per parole chiave, ricercando ad esempio il nome del Comune o il numero di matricola dell’apparecchio. Per coloro che desiderino scaricare l’intero database, il Mit rende disponibile un file in formato PDF sul proprio sito ufficiale. I dati, pur non indicando nel dettaglio l’esatta posizione fisica dei dispositivi sulla strada, includono il codice catastale dei Comuni e la denominazione delle località, permettendo comunque un’identificazione precisa della zona di installazione. Tale livello di trasparenza rappresenta una prima assoluta nel panorama dei controlli stradali italiani, poiché consolida in un archivio unico informazioni precedentemente disperse tra centinaia di amministrazioni locali.

Le implicazioni giuridiche di questa innovazione normativa risultano particolarmente rilevanti per i cittadini destinatari di sanzioni amministrative. Dal 30 novembre 2025 in poi, qualsiasi multa elevata da un autovelox non presente nell’elenco ufficiale presenta caratteri di illegittimità, costituendo violazione della legge sulla quale ricade l’onere della verifica del Mit. Tuttavia, è importante sottolineare una distinzione cruciale: la sanzione non viene annullata automaticamente per il solo motivo dell’assenza dall’elenco ministeriale. L’automobilista multato rimane soggetto all’obbligo di impugnare attivamente la contravvenzione attraverso i canali legali preposti, ricorrendo presso il Prefetto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, oppure presentando ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dal ricevimento della multa.

Nel corso del ricorso, l’assenza del dispositivo dalla banca dati ministeriale costituisce un elemento processuale di considerevole importanza, in quanto testimonia direttamente il carattere illegittimo dell’uso della strumentazione per l’accertamento della violazione. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha già stabilito, attraverso numerose pronunce, il principio fondamentale secondo cui l’utilizzo di apparecchiature prive di idonea autorizzazione ministeriale comporta l’invalidità strutturale del verbale e quindi la nullità della sanzione. Questa linea giurisprudenziale rappresenta il fondamento legale su cui potranno poggiare i ricorsi contro le contravvenzioni elevate da autovelox non censiti.

La procedura di contestazione della multa riveste importanza strategica. Nel ricorso indirizzato al Prefetto, l’automobilista presenta la contestazione scritta corredata da documentazione probatoria, includendo copia del verbale e copia di un documento d’identità. L’amministrazione competente dispone di centottanta giorni dal ricevimento per pronunciarsi, termine che si estende a duecentodieci giorni qualora il ricorso sia inviato preliminarmente all’ente accertatore. Per coloro che ricorrano al Giudice di Pace, il procedimento comporta il pagamento di un contributo unificato generalmente pari a quarantatrè euro, ma offre maggiore protezione processuale, poiché qualora il ricorso venga accolto, la sentenza può prevedere la condanna dell’ente gestore del dispositivo al rimborso anche delle spese di giudizio sostenute dall’automobilista.

La questione dei rimborsi riveste aspetti procedurali complessi. Qualora l’automobilista abbia già provveduto al pagamento della multa contravvenuta da autovelox illegittimamente utilizzato, sussiste la possibilità di ottenere restituzione dell’importo versato in sede di accoglimento del ricorso, come dimostrato da sentenze di merito depositatesi negli ultimi mesi presso Giudici di Pace di varie circoscrizioni territoriali. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato tale orientamento, ribadendo che l’illegittimità dell’accertamento originario legittima la restituzione della somma, anche quando la stessa sia stata già corrisposta al bilancio comunale tramite pagamento spontaneo.

L’operatività continua della piattaforma ministeriale rappresenta un elemento strutturale della riforma. Il Mit ha esplicitamente dichiarato che l’elenco non costituisce un documento statico, ma si configura come una base dati dinamica, costantemente aggiornata secondo le modifiche comunicate dalle amministrazioni locali. Nuove installazioni di autovelox, spostamenti di dispositivi già esistenti, dismissioni di apparecchiature obsolete e correzioni amministrative effettuate dagli enti competenti verranno riflessi automaticamente sul portale, garantendo sempre disponibilità di informazioni aggiornate. Questo meccanismo consente una verifica costante della legittimità dei controlli effettuati su strada e facilita l’individuazione di eventuali violazioni normative.

La ratio sottesa all’intervento normativo riguarda la ricerca di equilibrio tra le esigenze di controllo della velocità e le garanzie procedurali dell’automobilista. La trasparenza sulla localizzazione e sulla registrazione ufficiale dei dispositivi rappresenta un compromesso tra l’esigenza di preservare il carattere deterrente della sorveglianza stradale e quella di garantire al cittadino la conoscibilità delle postazioni di controllo. Tale modello si allinea alle pratiche adottate da numerosi paesi europei, dove l’informazione sulla dislocazione degli strumenti di rilevazione della velocità costituisce prassi consolidata.

Per i soggetti destinatari di verbali successivi al 29 novembre 2025, la prima operazione consigliabile risulta quella di verificare immediatamente, tramite il portale ministeriale, l’iscrizione dell’autovelox che ha generato la contravvenzione. Nel caso di assenza dall’elenco ufficiale, il margine di impugnazione risulta considerevole, giacché la mancata registrazione costituisce violazione diretta della normativa vigente e, pertanto, pregiudica la legittimità complessiva dell’accertamento. Coloro che intendessero contestare la multa devono tuttavia rispettare rigorosamente i termini procedurali, notando che il decorso del termine “dies a quo” non coincide sempre con la data di ricezione della raccomandata, ma con la data di notifica effettiva secondo le regole del codice di procedura civile.

In conclusione, il censimento nazionale degli autovelox e l’operatività della piattaforma ministeriale rappresentano una riforma di ampiezza considerevole nel sistema dei controlli stradali italiano. L’entrata in vigore del meccanismo il 29-30 novembre 2025 segna il passaggio da un regime di opacità amministrativa a uno di trasparenza verificabile, dove il cittadino acquista la facoltà di sindacare autonomamente la legittimità dei dispositivi di rilevazione. Tuttavia, tale facoltà rimane condizionata all’esercizio attivo della difesa legale, dato che la nullità della sanzione non scatta automaticamente ma deve essere dedotta e provata nel corso del procedimento contenzioso. La conoscenza della piattaforma ministeriale e dell’elenco pubblico assume dunque carattere di rilevanza pratica primaria per chiunque intenda fare valere i propri diritti innanzi alle amministrazioni o alla magistratura ordinaria. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!