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Telemarketing, ora è ufficiale: NULLI i contratti luce e gas stipulati tramite chiamate illecite

Con la conversione in legge del decreto Bollette, approvata dal Senato l’otto aprile 2026, sono nulli i contratti luce e gas conclusi via telefono senza consenso esplicito dell’utente, e Agcom potrà bloccare immediatamente le linee irregolari.

Con il voto definitivo del Senato dell’8 aprile 2026, il decreto Bollette – Dl 21/2026 – è diventato ufficialmente legge dello Stato, portando con sé una delle riforme più attese in materia di tutela dei consumatori nel settore energetico: il divieto generale di telemarketing non autorizzato per la vendita di contratti di fornitura di elettricità e gas, accompagnato dalla sanzione della nullità radicale per tutti i contratti stipulati in violazione delle nuove disposizioni.

Il fenomeno del cosiddetto “telemarketing selvaggio”, da anni oggetto di segnalazioni, esposti e procedimenti sanzionatori da parte delle autorità di vigilanza, trovava fino ad oggi nel quadro normativo italiano una risposta frammentata e spesso inefficace, affidata principalmente alle disposizioni del Codice del consumo, al Registro delle opposizioni e alle sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, strumenti che si erano dimostrati insufficienti ad arginare la proliferazione di call center operanti in modo irregolare, spesso attraverso numerazioni mascherate o catene di subappalto opache.

Il principio cardine: niente consenso, niente contratto

Il cuore della riforma risiede in un principio apparentemente semplice ma di portata dirompente: nessuna società energetica potrà più contattare telefonicamente un consumatore a fini commerciali, né concludere con lui un contratto di fornitura di luce o gas, se non in presenza di un consenso preventivo, esplicito e documentato rilasciato dall’utente stesso, oppure qualora si tratti di un cliente già acquisito che abbia espressamente autorizzato la ricezione di proposte commerciali.

Il testo normativo dispone il “divieto generale di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche attraverso l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas”, salvo le ipotesi di consenso preventivo o di richiesta esplicita del consumatore. Una formulazione che, secondo le prime analisi degli operatori del settore, riscrive in modo strutturale le modalità di acquisizione della clientela attraverso il canale telefonico, da sempre il più utilizzato per le offerte energetiche sul mercato libero.

La nullità dei contratti irregolari

La norma va ben oltre il semplice divieto di condotta: stabilisce che i contratti stipulati a seguito di un contatto telefonico effettuato in violazione delle nuove disposizioni siano “nulli”, introducendo quindi una sanzione civilistica di massima gravità, che non si limita all’annullabilità del contratto su istanza di parte, ma ne sancisce l’inefficacia ab initio, indipendentemente da qualsiasi successiva ratifica o comportamento concludente del consumatore. Si tratta, come hanno sottolineato gli esperti di diritto dei consumatori, di un ribaltamento radicale rispetto al passato, in cui era il cliente a dover dimostrare di non aver mai acconsentito al cambio di fornitore, anche quando si trovava improvvisamente ad aver ricevuto una bolletta da un’azienda mai contattata.

Particolarmente significativa risulta anche la previsione sull’inversione dell’onere della prova: non sarà più il consumatore a dover dimostrare l’assenza del consenso, bensì l’operatore commerciale a dover provare di averlo ottenuto in modo legittimo, documentato e tracciabile. Una modifica che, sul piano processuale, muta profondamente i rapporti di forza in eventuali controversie tra utenti e società fornitrici, alleggerendo il consumatore di un onere probatorio che in passato si era rivelato spesso insormontabile.

Identificabilità dei numeri e poteri di Agcom

Accanto alle disposizioni sulla validità dei contratti, il decreto introduce obblighi stringenti in merito all’identificabilità dei numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali. Il testo stabilisce che “i contatti telefonici dovranno essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifichi univocamente”, rendendo così illegittimo il ricorso a numerazioni anonime, false o che non consentano al consumatore di risalire all’identità del soggetto chiamante. Questa disposizione mira a colpire una delle pratiche più diffuse nel settore, ovvero l’utilizzo di numerazioni internazionali o di numerazioni locali temporanee per eludere i controlli e vanificare le segnalazioni degli utenti.

Per rendere effettive queste tutele, la legge ha conferito nuovi e più incisivi poteri all’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che potrà ora ordinare il blocco immediato delle linee telefoniche utilizzate per chiamate irregolari, senza dover attendere l’esito di lunghi procedimenti amministrativi. Il Garante per la protezione dei dati personali mantiene invece la propria competenza in materia di trattamento illecito dei dati degli utenti, con la possibilità per i consumatori di presentare segnalazioni dirette che possano attivare controlli mirati sulle aziende. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!