Manovra 2027, arrivano i Carabinieri Ausiliari: chi potrà candidarsi, cosa faranno e quanto guadagneranno

Fino a 26 anni e con la licenza media: la Manovra propone un nuovo ingresso volontario nell’Arma. Formazione, compiti operativi e concorsi riservati delineano il percorso, in attesa dell’approvazione e dei bandi.

Indossare la divisa dell’Arma attraverso un servizio volontario di un anno, con una formazione iniziale e la possibilità di proseguire il percorso nei concorsi per diventare carabiniere. È la prospettiva aperta dalla Manovra 2027, che prevede il ritorno dei Carabinieri ausiliari, nella nuova formula della riserva volontaria. Per i giovani interessati, però, occorre distinguere le regole scritte nel disegno di legge dalle procedure che devono ancora essere definite: la proposta descrive il nuovo ruolo, ma non equivale all’apertura delle candidature.

La disposizione è contenuta nell’articolo 93 del disegno di legge di Bilancio 2027, che interviene sul Codice dell’ordinamento militare introducendo i carabinieri ausiliari della riserva volontaria. Il contingente previsto è di massimo 600 reclutamenti nel 2027 e 1.000 ogni anno dal 2028. Al 3 novembre 2026, tuttavia, si tratta di una misura ancora soggetta all’esame parlamentare: requisiti, contingenti e condizioni di servizio potranno quindi cambiare prima dell’approvazione definitiva. Il provvedimento di bilancio per il triennio 2027-2029 compare tra gli atti del Quirinale con data 30 ottobre 2026.

Gli ausiliari sarebbero personale militare dell’Arma in servizio temporaneo, inserito in un percorso distinto dall’arruolamento ordinario dei carabinieri effettivi. L’adesione sarebbe volontaria: il riferimento alla leva nella denominazione dell’articolo non introduce un obbligo generale di servizio militare. Per chi supera la selezione, il progetto prevede una ferma iniziale di dodici mesi, durante la quale acquisire la preparazione necessaria e prestare servizio nei reparti, con responsabilità commisurate all’esperienza maturata.

Per partecipare, il nuovo articolo 709-bis richiederebbe un’età non superiore a 26 anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, cioè la licenza media, e l’idoneità fisica, psichica e attitudinale specifica per questo reclutamento. La formulazione comprende dunque anche chi ha già compiuto 26 anni, mentre la data alla quale verificare il requisito anagrafico dovrà essere precisata dalla procedura. Il titolo scolastico minimo indicato è la licenza media: possederlo, naturalmente, non esonera dagli accertamenti e dalle altre condizioni richieste.

A questi requisiti si aggiungerebbero quelli generali richiamati dall’articolo 635 del Codice dell’ordinamento militare. Tra le condizioni previste figurano la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, la condotta incensurabile e l’assenza delle cause ostative stabilite dalla normativa in relazione a condanne, procedimenti penali, misure di prevenzione e precedenti rapporti con la pubblica amministrazione o le Forze armate e di polizia. Sono inoltre previsti accertamenti sull’abuso di alcol e sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico. La disciplina generale richiede la maggiore età, facendo salva, nei casi consentiti, la possibilità di presentare domanda a 17 anni con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale: anche questo aspetto andrà verificato nelle regole della specifica selezione.

Come si diventerà, concretamente, carabiniere ausiliario? Il disegno di legge affida le modalità di reclutamento a una determinazione del Comandante generale dell’Arma. Bisognerà quindi attendere la disciplina attuativa e il relativo bando, che dovranno indicare termini di presentazione della domanda, documentazione, prove e criteri di valutazione. Il testo non consente ancora di indicare una scadenza per candidarsi, una banca dati dei quiz o un calendario degli accertamenti. Per seguire l’apertura delle procedure, il riferimento istituzionale è l’Area Concorsi dell’Arma dei Carabinieri.

Per l’ingresso nel nuovo ruolo, i bandi potrebbero prevedere riserve complessivamente entro il 10% dei posti disponibili a favore dei diplomati delle scuole militari, degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma e dei figli di militari deceduti in servizio. Si tratta di una facoltà prevista dalla proposta, da concretizzare nei bandi. Il progetto contempla inoltre una conseguenza specifica per chi proviene già dalle Forze armate o da altre Forze di polizia: all’ammissione al corso perderebbe il grado e la qualifica precedentemente rivestiti.

I vincitori delle selezioni frequenterebbero un corso per allievo carabiniere ausiliario della durata massima di tre mesi. La nomina arriverebbe soltanto dopo il superamento delle prove finali, con l’immissione nel ruolo secondo l’ordine della graduatoria conclusiva. Un dettaglio rilevante riguarda il conteggio del servizio: la ferma annuale decorrerebbe dall’arruolamento e comprenderebbe la formazione. Se il corso durasse tre mesi, rimarrebbero quindi circa nove mesi del primo periodo di servizio dopo la sua conclusione. Al termine dell’anno sarebbe possibile chiedere una rafferma di due anni, secondo criteri stabiliti dal Comandante generale; un ulteriore prolungamento sarebbe consentito, con l’accordo dell’interessato, per il tempo strettamente necessario a completare un concorso per il reclutamento nell’Arma.

Quanto alle mansioni, la proposta prevede che gli ausiliari svolgano, oltre ai compiti militari, attività operative e addestrative nei reparti dell’Arma sul territorio nazionale. L’impiego avverrebbe di massima su base regionale, tenendo conto dell’anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Questa indicazione non costituisce una garanzia di assegnazione nel comune o nella provincia di residenza. I profili concreti di impiego dovranno essere definiti dal Comandante generale: non è quindi ancora possibile attribuire a tutti gli ausiliari una mansione identica o promettere l’accesso a uno specifico reparto. Il testo attribuirebbe loro le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria, con le responsabilità che queste comportano nell’ambito delle funzioni assegnate.

Anche la retribuzione seguirebbe fasi differenti. Durante il corso sarebbero riconosciute le paghe nette giornaliere previste per gli allievi, attraverso il richiamo alle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare. Una volta nominati carabinieri ausiliari, nel periodo di ferma spetterebbero uno stipendio calcolato al 65% del parametro stipendiale del carabiniere in ferma volontaria e gli assegni fissi e continuativi nella stessa percentuale. In rafferma, stipendio e assegni fissi passerebbero alle misure previste per i carabinieri in ferma volontaria. Il 65%, dunque, riguarda precise componenti retributive: non permette di ricavare automaticamente uno stipendio netto mensile valido per tutti.

Il progetto riconoscerebbe inoltre il pagamento delle eventuali ore di straordinario secondo le misure previste per i carabinieri in ferma volontaria, nei termini e con le modalità della contrattazione. Potrebbero essere attribuite le indennità collegate allo specifico impiego, comprese quelle di rischio, entro i limiti previsti. Resterebbero invece esclusi i compensi per l’efficienza dei servizi istituzionali, comunemente indicati come FESI, e il premio di congedamento. Per finanziare il reclutamento, la disposizione autorizzerebbe circa 41,78 milioni di euro nel 2027, 82,80 milioni nel 2028 e 118,39 milioni nel 2029, con risorse che salirebbero a 156,51 milioni nel 2030, per attestarsi a 141,44 milioni annui dal 2031.

Per chi desidera costruire una carriera nell’Arma, il passaggio più rilevante riguarda la riserva fino al 30% dei posti nei concorsi per le carriere iniziali. Potrebbero beneficiarne gli ausiliari in servizio o in congedo, con età non superiore a 32 anni compiuti, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito e possiedano gli ulteriori requisiti richiesti. La quota rientrerebbe nel limite complessivo del 70% previsto dall’articolo 703 per la relativa riserva, mentre servizio e specializzazioni acquisiti sarebbero valutati come titoli di merito. L’accesso alla carriera richiederebbe comunque il superamento del concorso: il servizio da ausiliario non produrrebbe un’assunzione automatica. Alla scadenza della ferma o della rafferma, in assenza di un successivo ingresso nell’Arma, sarebbe previsto il collocamento in congedo illimitato. Per gli aspiranti, il prossimo passaggio decisivo sarà dunque il testo approvato dal Parlamento, seguito dalle regole effettive del reclutamento. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!