Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 14 gennaio, ha prosciolto per non doversi procedere Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per oltre due milioni di euro. La vicenda riguardava le campagne promozionali del “Pandoro Pink Christmas” di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua 2021-22 di Dolci Preziosi, al centro di polemiche per presunta pubblicità ingannevole.
Nelle 59 pagine depositate, il magistrato precisa che Ferragni e gli altri imputati “non sono stati assolti in questo processo”, che “le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e che “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”. Una puntualizzazione destinata a chiarire la portata reale del provvedimento.
Il tribunale ha riconosciuto “la sussistenza di una pubblicità ingannevole”, in linea con quanto già rilevato dall’Agcom, e quindi la “natura decettiva di quei messaggi pubblicitari” utilizzati per promuovere online i prodotti. Tuttavia, il giudice non ha potuto entrare nel merito processuale perché è venuta meno l’aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower dell’influencer.
In particolare, il giudice ha escluso l’aggravante della “minorata difesa” dal reato di truffa semplice, non più perseguibile per remissione di querela. Questo dopo che l’imprenditrice aveva versato risarcimenti complessivi per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons e Adicu, e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori ritenendo di contribuire a una raccolta fondi benefica.
Quanto al merito delle accuse, il tribunale ha osservato che gli elementi raccolti nelle indagini “non consentono di formulare un giudizio di proscioglimento nel merito”, in quanto il quadro risulta “quantomeno dubbio sulla loro mendacità e sulla idoneità ingannatoria”. Il contenuto di post e stories pubblicati sui canali social di Ferragni presentava, secondo il giudice, “espressioni talvolta anche solo ambigue” che mettevano in connessione l’acquisto dei prodotti con finalità benefiche.
Nelle pubblicità contestate, Ferragni associava il proprio volto alla promozione di un macchinario per cure terapeutiche destinate a bambini affetti da osteosarcoma presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino, e a una raccolta per l’associazione “Bambini delle Fate”. Una volta estinto il reato di truffa per remissione di querela, il giudice ha chiarito che “l’accertamento dei reati non è imposto al giudice” e non può formare oggetto di pronuncia nel merito. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
