Come diventare Carabiniere Ausiliario: requisiti, stipendio e concorso

Dall’età al titolo di studio, ecco chi può diventare Carabiniere Ausiliario, quanto si potrà guadagnare e quali requisiti faranno la differenza.

Indossare la divisa dell’Arma attraverso un periodo di servizio volontario, con una formazione iniziale e la possibilità di concorrere successivamente per una carriera stabile. È il percorso disegnato per i Carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la nuova figura prevista dalla manovra 2027. Per chi sta valutando questa opportunità, però, il primo passaggio è capire che cosa contiene già la proposta e che cosa dovrà essere stabilito prima di poter presentare domanda.

Al 3 novembre 2026 il riferimento è il disegno di legge di Bilancio: le disposizioni proposte devono completare l’approvazione parlamentare e non equivalgono a un bando di reclutamento. Il provvedimento compare tra gli atti della Presidenza della Repubblica datati 30 ottobre 2026. Di conseguenza, requisiti e condizioni descritti nel testo potranno ancora essere modificati durante l’esame delle Camere.

L’articolo 93 della proposta autorizzerebbe il reclutamento di un massimo di 600 ausiliari nel 2027 e di 1.000 unità all’anno dal 2028. Si tratta di contingenti massimi previsti dalla norma, non di posti per i quali siano già aperte le candidature. Il percorso sarebbe volontario e a tempo determinato: la denominazione richiama gli ausiliari del passato, ma il nuovo reclutamento avrebbe regole proprie, da leggere insieme alle disposizioni generali dell’ordinamento militare.

Per partecipare, il testo individua tre condizioni specifiche: età non superiore a 26 anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado e idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesta per questa forma di arruolamento. Il titolo scolastico minimo sarebbe dunque la licenza media: nella proposta non è richiesto il diploma di maturità per accedere alla selezione degli ausiliari. Il limite massimo comprende i ventiseienni; il momento esatto in cui il requisito anagrafico dovrà essere posseduto sarà da verificare nella disciplina della procedura e nel relativo bando.

A queste condizioni si aggiungono i requisiti generali richiamati dall’articolo 635 del Codice dell’ordinamento militare. Occorrono, tra gli altri, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, condotta incensurabile e assenza delle cause ostative previste per precedenti impieghi pubblici o arruolamenti. Sono previste condizioni relative a condanne, imputazioni per delitti non colposi e misure di prevenzione, oltre ad accertamenti sull’abuso di alcol e sull’uso di stupefacenti o sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. La regola generale richiede 18 anni per il reclutamento, contemplando la possibilità di presentare domanda a 17 anni con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale: l’applicazione concreta alla nuova selezione andrà verificata nel bando. Anche i tatuaggi devono rispettare le disposizioni sul decoro dell’uniforme e sulla dignità della condizione militare.

La proposta non indica un precedente servizio nelle Forze armate come requisito specifico obbligatorio. Il percorso sarebbe quindi accessibile anche a chi proviene dalla vita civile, purché possieda tutte le condizioni richieste. Il testo non introduce inoltre una limitazione del reclutamento ai soli uomini. Per chi è già militare, in servizio o in congedo, oppure appartiene a un’altra Forza di polizia, è prevista una conseguenza da valutare con attenzione: all’ammissione al corso si perderebbero il grado e la qualifica precedentemente rivestiti.

Per diventare ausiliario non basterebbe possedere i requisiti: sarebbe necessario partecipare alla procedura selettiva ed essere dichiarato vincitore. Il disegno di legge affida le modalità di reclutamento a una determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Non stabilisce, quindi, un programma già completo di quiz, materie d’esame, punteggi o esercizi fisici. Presentare oggi come certi un determinato test scritto, un numero di piegamenti o un tempo da raggiungere nella corsa significherebbe anticipare condizioni che dovranno essere definite negli atti della selezione.

La stessa cautela riguarda la domanda. Non sono ancora ricavabili dalla proposta una data di apertura delle candidature, una scadenza o un calendario delle prove. Il futuro bando dovrà precisare modalità di presentazione, documentazione, accertamenti, eventuali titoli valutabili e formazione della graduatoria. Il riferimento da consultare sarà l’area Concorsi del sito istituzionale dell’Arma, dove vengono pubblicati bandi, modifiche e avvisi delle procedure di reclutamento. I concorsi già presenti per allievi Carabinieri o altri ruoli hanno una disciplina propria e non vanno confusi con questa nuova opportunità.

Superata la selezione, i vincitori verrebbero ammessi a una ferma volontaria di un anno, contratta all’atto dell’arruolamento. Il percorso comprenderebbe un corso per allievi Carabinieri ausiliari della riserva volontaria della durata massima di tre mesi. La nomina arriverebbe al termine della formazione, dopo il superamento delle prove finali, con immissione nel ruolo secondo la graduatoria conclusiva. Il corso sarebbe dunque parte del percorso iniziato con l’arruolamento: il testo non configura automaticamente tre mesi di formazione ai quali aggiungere un ulteriore anno intero di ferma.

Una volta nominati, gli ausiliari potrebbero svolgere attività operative e addestrative nei reparti dell’Arma, oltre ai compiti militari previsti dall’ordinamento. L’impiego sarebbe sul territorio nazionale, di massima su base regionale, tenendo conto dell’anzianità e della professionalità acquisita. Questa formulazione non garantisce l’assegnazione nella propria regione di residenza o vicino a casa. I profili concreti di impiego sarebbero determinati dal Comandante generale; il testo attribuisce agli ausiliari le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria.

Il servizio potrebbe proseguire oltre il primo anno. La proposta consentirebbe infatti di chiedere una rafferma di due anni, cioè un ulteriore periodo di permanenza nell’Arma. L’ammissione non sarebbe automatica: criteri e modalità dovrebbero essere disciplinati dal Comandante generale. Il percorso ordinario potrebbe così raggiungere complessivamente tre anni. È prevista anche la possibilità di prolungare la rafferma, con il consenso dell’interessato, per il tempo strettamente necessario a completare un concorso per il reclutamento nell’Arma al quale abbia presentato domanda.

Anche sullo stipendio occorre distinguere le diverse fasi. Per gli ausiliari in ferma iniziale, il testo prevede uno stipendio calcolato al 65% del parametro stipendiale del Carabiniere in ferma volontaria, insieme agli assegni fissi e continuativi nella medesima percentuale. Durante la rafferma, stipendio e assegni fissi sarebbero invece riconosciuti nelle misure previste per il Carabiniere in ferma volontaria. Per gli allievi durante il corso è richiamata una specifica disciplina delle paghe nette giornaliere. La proposta non fissa un unico importo mensile netto in euro valido per tutti: trasformare queste disposizioni nella promessa di una cifra esatta sarebbe quindi improprio.

Sul trattamento economico possono incidere anche le attività svolte. Il disegno di legge contempla il pagamento delle eventuali ore di straordinario secondo le regole contrattuali e la possibilità di attribuire indennità legate allo specifico impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti. Esclude invece i compensi per l’efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento. Per valutare la retribuzione sarà quindi necessario considerare la fase del servizio, il trattamento applicabile e le eventuali componenti accessorie effettivamente spettanti.

Per chi punta a una carriera nell’Arma, la misura più rilevante è la prevista riserva fino al 30% dei posti nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali. Potrebbero beneficiarne gli ausiliari in servizio o in congedo con almeno dodici mesi di servizio senza demerito, età non superiore a 32 anni compiuti e gli ulteriori requisiti richiesti. Questa quota sarebbe computata all’interno del limite del 70% richiamato dalla normativa sulle riserve per i volontari: non si aggiungerebbe integralmente a esso. Nelle graduatorie assumerebbero rilievo anche il servizio prestato e le specializzazioni considerate utili.

La riserva non comporterebbe un’assunzione automatica e non eliminerebbe l’obbligo di superare il concorso. Anche il titolo di studio andrebbe verificato rispetto alla successiva procedura: il fatto che la licenza media sia indicata come sufficiente per diventare ausiliario non significa che basti per qualsiasi altro accesso nell’Arma. Separatamente, i bandi per reclutare gli stessi ausiliari potrebbero prevedere riserve, entro un massimo complessivo del 10% dei posti, a favore dei diplomati delle scuole militari, degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma e dei figli di militari deceduti in servizio.

Alla scadenza della ferma o della rafferma, in assenza di un diverso titolo per proseguire il servizio, sarebbe previsto il congedo illimitato. Il testo disciplina anche le uscite anticipate: nei primi quindici giorni dall’incorporazione sarebbe possibile rassegnare le dimissioni, con il divieto di partecipare ai concorsi per i ruoli iniziali dell’Arma banditi nello stesso anno. Sono inoltre contemplate domande di proscioglimento e ulteriori cause di cessazione, tra cui mancato superamento della formazione, motivi disciplinari e perdita dell’idoneità, con specifiche tutele nei casi di ferite o lesioni riconducibili al servizio. Per chi intende candidarsi, il passaggio decisivo resta dunque la pubblicazione della disciplina definitiva e del bando: saranno questi atti a trasformare la proposta in una procedura concreta. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!