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Tribunale di Bologna: “La multa vale anche se l’autovelox non è omologato”

Il Tribunale di Bologna stabilisce che le multe per eccesso di velocità restano valide anche con autovelox solo “approvati” e non “omologati”, in contrasto con la Cassazione.

La sentenza della giudice Alessandra Cardarelli del Tribunale di Bologna ha segnato una decisione di rilievo nella giurisprudenza italiana relativa alle sanzioni per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox, stabilendo che le multe risultano valide anche quando l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento è stata soltanto “approvata” dal Ministero dei Trasporti e non “omologata”. Questa pronuncia assume carattere particolarmente significativo poiché si pone in netto contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che dal mese di aprile dello scorso anno ha invece richiesto specificamente l’omologazione per la validità delle sanzioni per eccesso di velocità.

Il caso e le motivazioni del giudice

Il caso oggetto di giudizio riguardava un automobilista che aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a una velocità di 67 chilometri orari su un tratto stradale dove era imposto il limite di 50 chilometri orari, contestando la validità del verbale sulla base della mancanza del certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per la rilevazione dell’infrazione. L’appellante sosteneva che l’autovelox coinvolto nella misurazione fosse soltanto “approvato” dal Ministero dei Trasporti e non “omologato”, circostanza che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, avrebbe dovuto comportare l’invalidità della sanzione amministrativa.

La giudice Cardarelli ha fondato la propria decisione su una interpretazione sistematica del Codice della Strada, richiamando specificamente l’articolo 142 in combinazione con l’articolo 201, il quale prevede espressamente l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate”. Secondo il ragionamento della magistrata, questa formulazione normativa rivela l’intenzione del legislatore di attribuire la medesima efficacia giuridica sia al procedimento di omologazione che a quello di approvazione, considerandoli sostanzialmente equivalenti per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Il contrasto con la Cassazione

La pronuncia del Tribunale di Bologna si inserisce in un panorama giurisprudenziale caratterizzato da due orientamenti diametralmente opposti sulla distinzione tra approvazione e omologazione degli autovelox. Il primo orientamento, che la giudice Cardarelli ha fatto proprio, considera equipollenti i due procedimenti amministrativi, mentre il secondo orientamento, recentemente sposato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10505 del 18 aprile 2024, stabilisce invece una netta distinzione tra le due procedure, ritenendo legittimi soltanto i verbali di accertamento fondati su apparecchi debitamente omologati.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che l’approvazione e l’omologazione costituiscono procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. L’omologazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio mediante una procedura tecnica approfondita che garantisce la precisione e l’affidabilità dello strumento di rilevazione. Al contrario, l’approvazione costituisce un procedimento semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento di attuazione.

L’onere probatorio del ricorrente

La sentenza bolognese introduce un ulteriore elemento di valutazione, stabilendo che anche qualora si volesse accettare la distinzione tra i due procedimenti, il conducente sanzionato dovrebbe comunque fornire prove concrete a sostegno del proprio ricorso. Nel caso specifico, la giudice ha osservato che l’appellante si era limitato a contestare l’aspetto formale dell’omologazione, senza mai mettere in dubbio il corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata né contestare di aver effettivamente superato il limite di velocità rilevato. Questa argomentazione introduce dunque un onere probatorio aggiuntivo a carico del ricorrente, che non può limitarsi a invocare un vizio di forma ma deve dimostrare concretamente eventuali malfunzionamenti del dispositivo o contestare nel merito le circostanze della violazione.

Le implicazioni per gli automobilisti

Le implicazioni di questa pronuncia per il panorama giuridico italiano risultano particolarmente significative, considerando che negli ultimi anni il tema dell’omologazione degli autovelox è stato al centro di numerose controversie giudiziarie. A Bologna, in particolare, i dati mostrano un incremento significativo dei ricorsi contro le multe per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox, passando da 221 ricorsi nel 2021 a 800 nel 2024, proprio in conseguenza delle incertezze normative sulla distinzione tra approvazione e omologazione. Molti giudici di pace del capoluogo emiliano avevano infatti accolto ricorsi basati sulla mancata omologazione degli apparecchi, annullando numerosi verbali sanzionatori e creando un precedente favorevole agli automobilisti.

La questione assume contorni ancora più complessi se si considera che, secondo quanto emerso dalle analisi giurisprudenziali, la quasi totalità dei dispositivi per la rilevazione della velocità attualmente in funzione sul territorio nazionale risulta priva di omologazione, essendo stata sottoposta soltanto alla procedura di approvazione. Questa situazione ha generato una vera e propria ondata di ricorsi da parte degli automobilisti, che hanno trovato in questo vizio formale una strategia difensiva particolarmente efficace, almeno fino alla pronuncia del Tribunale di Bologna.

Le prospettive future

La situazione normativa risulta ulteriormente complicata dalle recenti modifiche al Codice della Strada e dalle nuove regole introdotte per gli autovelox. Il nuovo quadro normativo prevede che dal mese di ottobre 2025 tutti i dispositivi di controllo della velocità dovranno essere conformi a standard più rigidi e dovranno risultare espressamente omologati presso il Ministero delle Infrastrutture. Parallelamente, è prevista la creazione di una mappa nazionale ufficiale che censirà tutti i dispositivi di rilevazione della velocità presenti sul territorio, con l’obbligo per ogni Comune di registrare le informazioni complete su ogni dispositivo installato.

Questa evoluzione normativa potrebbe in prospettiva risolvere le attuali incertezze giuridiche, ma nel frattempo la pronuncia del Tribunale di Bologna introduce un elemento di forte incertezza per gli automobilisti che intendono contestare le sanzioni per eccesso di velocità. Se fino a questo momento l’orientamento della Cassazione sembrava offrire una ragionevole possibilità di successo nei ricorsi basati sulla mancata omologazione, la decisione bolognese dimostra che non esiste più una certezza assoluta sull’esito di tali impugnazioni.

Per gli automobilisti che si trovano nella situazione di dover contestare una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox non omologato, la strategia difensiva potrebbe dover subire significative modifiche. Non sarà più sufficiente appellarsi esclusivamente a un vizio di forma legato alla mancanza di omologazione, ma potrebbe diventare necessario contestare nel merito la misurazione della velocità o dimostrare specifici malfunzionamenti dell’apparecchiatura utilizzata, operazioni tecnicamente più complesse e costose dal punto di vista processuale.Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!