L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto lunedì 23 dicembre 2025 una sanzione di 255.761.692 euro a Ryanair DAC e alla controllante Ryanair Holdings plc per abuso di posizione dominante nel mercato italiano e europeo dei servizi di trasporto aereo. Il provvedimento, emanato al termine di un’articolata istruttoria avviata nel settembre 2023, rappresenta una delle sanzioni più significative mai comminate nel settore dell’aviazione civile e segna un punto di svolta cruciale nella regolazione dei rapporti tra compagnie aeree, intermediari turistici e tutela della concorrenza.
Secondo l’AGCM, la compagnia aerea irlandese ha mantenuto una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionale ed europeo, da e per l’Italia, quale input essenziale per le agenzie di viaggio, sia online (OTA) che fisiche. Tale dominio emerge non soltanto dalle quote di mercato molto elevate, collocate tra il 38 e il 50% sulle rotte domestiche ed europee, ma anche da una serie di indicatori economici e competitivi che attribuiscono al vettore un potere di mercato significativo e non facilmente contendibile dai concorrenti. Questa posizione privilegiata avrebbe costituito il presupposto per l’attuazione di una strategia complessa e progressiva volta a bloccare, ostacolare o rendere tecnicamente ed economicamente oneroso l’acquisto dei voli Ryanair attraverso il sito web aziendale da parte delle agenzie di viaggio, limitando la possibilità di combinare i voli del vettore con quelli di altri operatori o con servizi turistici aggiuntivi, quali assicurazioni e pacchetti viaggio personalizzati.
La condotta contestata si è dispiegata in fasi successive, ben documentate nel provvedimento dell’Antitrust. A partire dalla metà di aprile 2023, Ryanair ha introdotto procedure obbligatorie di riconoscimento facciale per i passeggeri che avevano acquistato il biglietto tramite agenzia di viaggio, creando un primo ostacolo di natura tecnica e procedurale. Nel corso della fine 2023, la strategia si è intensificata con il blocco totale o intermittente dei tentativi di prenotazione effettuati dalle OTA direttamente sul sito ryanair.com, comportamento che si è accompagnato alla cancellazione massiva di account e al blocco dei mezzi di pagamento, rendendo praticamente impossibile agli intermediari online di accedere all’offerta della compagnia alle stesse condizioni dei consumatori finali.
Successivamente, nel corso del 2024, il vettore ha imposto accordi di partnership alle piattaforme di prenotazione online e, in seguito, accordi denominati “Travel Agent Direct” alle agenzie fisiche tradizionali. Tali intese prevedevano condizioni fortemente limitative che riducevano significativamente la libertà operativa degli intermediari, impedendo loro di offrire i voli Ryanair in combinazione con altri servizi al consumatore finale e comprimendo i margini economici della transazione commerciale. L’intera strategia è stata accompagnata da una campagna di comunicazione aggressiva nei confronti delle OTA che rifiutavano di aderire agli accordi proposti, definite pubblicamente dal vettore come “OTA pirata”, amplificando ulteriormente gli effetti restrittivi della condotta commerciale.
Solo nel mese di aprile 2025, dopo circa due anni di ostruzioni progressive, Ryanair ha reso disponibile alle OTA una soluzione tecnica completa nel formato whitelabel iFrame, potenzialmente idonea a ristabilire condizioni di concorrenza più corrette e allineate agli standard di accesso non discriminatorio. Tuttavia, per l’AGCM, questa concessione tardiva non cancella la responsabilità della compagnia per le condotte abusive concretizzatesi nel periodo compreso tra aprile 2023 e aprile 2025, poiché durante tale intervallo temporale le pratiche contestate sono state effettivamente in grado di ostacolare le vendite delle agenzie di viaggio e di alterare la concorrenza nel mercato dei servizi turistici integrati, con effetti negativi evidenti per i consumatori finali, privati della libertà di scelta e della possibilità di accedere a offerte combinate convenienti.
L’Autorità sottolinea come la posizione dominante di Ryanair nel mercato italiano del trasporto aereo rappresenti un input fondamentale e insostituibile per le agenzie di viaggio che intendono offrire pacchetti turistici completi ai propri clienti. L’impossibilità pratica di combinare i voli della compagnia con altri servizi ha compresso significativamente lo spazio competitivo degli intermediari, costringendo i consumatori a gestire direttamente la prenotazione sul sito Ryanair per ottenere le tariffe migliori, e successivamente ad affidarsi alle agenzie soltanto per servizi marginali, frammentando l’offerta turistica integrata e compromettendo l’esperienza complessiva del viaggio.
Ryanair ha respinto integralmente le accuse, sostenendo in una memoria di oltre duecento pagine che i sistemi di verifica dell’identità tramite riconoscimento facciale e i meccanismi di blocco automatico delle prenotazioni rappresentano strumenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza dei passeggeri e contrastare le frodi nel settore dei viaggi aerei. La compagnia sostiene inoltre che non esista alcun obbligo normativo di intessere accordi con le agenzie di viaggio online e che il proprio modello di vendita diretta si basi legittimamente sulla differenziazione competitiva attraverso le tariffe più basse disponibili sul mercato. Il vettore ha inoltre contestato la qualificazione della propria posizione come dominante, argomentando che l’AGCM avrebbe trascurato la concorrenza su scala globale e la comparabilità con i modelli distributivi di altri operatori aerei internazionali, accusando l’Autorità di avere sposato “una grave mistificazione dei fatti” orientandosi completamente verso la versione rappresentata dalle associazioni di agenzie di viaggio.
La decisione dell’Antitrust rappresenta tuttavia un momento di grande rilievo nel rapporto tra le compagnie aeree, le piattaforme di intermediazione turistica e i meccanismi di tutela della concorrenza, con ricadute potenzialmente significative sull’intero ecosistema dei viaggi in Italia e in Europa. La sanzione si colloca nel rispetto dei limiti sanzionatori previsti dalla normativa antitrust italiana, applicati su una percentuale del fatturato globale del gruppo, anche se circoscritti al perimetro dei ricavi registrati in Italia, dove il vettore ha generato mediamente circa 2,7 miliardi di euro annui nell’ultimo triennio.
L’apertura dell’istruttoria nel settembre 2023 era stata preceduta da anni di denunce delle associazioni rappresentative del settore turistico organizzato italiano, Fiavet-Confcommercio e AIAV (Associazione Italiana Agenti di Viaggio), che avevano documentato sistematicamente gli ostacoli frapposti da Ryanair alla vendita intermediata dei propri voli. Nel febbraio 2025, l’AGCM aveva inoltre avviato un procedimento cautelare urgente nei confronti della compagnia, ordinando la sospensione provvisoria dei comportamenti ostruttivi e il ripristino di condizioni di accesso non discriminatorio ai voli per le agenzie di viaggio, una misura che ha evidenziato fin da quel momento la fondatezza delle contestazioni e la necessità di intervento rapido a tutela del mercato.
Le implicazioni della decisione antitrust si estendono oltre il perimetro normativo. Il provvedimento riconosce implicitamente che il modello di vendita esclusiva online, pur ritenuto efficiente da alcuni operatori di settore, genera esternalità negative quando adottato da soggetti in posizione dominante che dispongono di margini di discrezionalità significativi nei confronti di categorie di intermediari vulnerabili dal punto di vista negoziale. L’AGCM segnala inoltre che la tutela della concorrenza nel mercato dei servizi turistici integrati richiede di considerare non solamente il segmento del trasporto aereo in sé, ma anche il ruolo delle agenzie di viaggio come piattaforme di aggregazione e combinazione di servizi, il cui accesso non discriminatorio alle componenti essenziali dell’offerta rappresenta una precondizione per il funzionamento efficiente del mercato downstream.
Per il settore del turismo organizzato italiano, la decisione segna un passaggio critico verso la riaffermazione di principi di parità tariffaria e non discriminazione nell’accesso ai servizi aereo. Il mercato delle agenzie di viaggio in Italia, caratterizzato nel 2025 da un incremento medio dei ricavi del 5 per cento rispetto all’anno precedente, mantiene una propria funzione di valore aggiunto nella filiera turistica, funzione che presuppone l’accesso non ostacolato alle offer aeree alle medesime condizioni dei consumatori diretti. La sanzione all’Antitrust implicitamente riconosce che l’assenza di tale accesso non equivale a scelta competitiva legittima, ma a esercizio di potere di mercato abusivo che danneggia il consumatore finale, privandolo della libertà di scelta e della trasparenza nei prezzi.
Il provvedimento rimane soggetto a potenziali ricorsi davanti alle autorità giudiziarie competenti. Ryanair potrà impugnare la decisione dell’AGCM presso il Tribunale amministrativo, contestando sia l’accertamento della condotta abusiva che la quantificazione della sanzione. Tuttavia, la decisione del Garante, emanata al termine di un procedimento caratterizzato da un approfondito riesame probatorio, rappresenta un segnale normativo di grande importanza nel processo di consolidamento della giurisprudenza antitrust italiana in materia di abusi di posizione dominante nel settore dei servizi a rete critici per l’economia turistica. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!
