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NASpI, come riceverla tutta insieme in un’unica rata e cosa cambia nel 2026

La NASpI anticipata consente di ottenere la somma spettante in una unica rata ma dal 2026 ci sono novità.

La NASpI anticipata rappresenta uno strumento specifico di sostegno destinato ai disoccupati che intendono trasformare l’indennità di disoccupazione in un capitale immediatamente utilizzabile per finanziare un progetto di lavoro autonomo, l’avvio di un’impresa individuale o l’ingresso in una cooperativa come socio lavoratore, attraverso la liquidazione in forma anticipata dell’importo residuo della prestazione che, in regime ordinario, verrebbe erogato mensilmente.

Secondo la disciplina INPS, la NASpI anticipata consente infatti al lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione di richiedere il pagamento in forma anticipata dell’intera somma non ancora percepita, che viene calcolata come somma totale delle mensilità di NASpI ancora spettanti alla data della domanda, al netto degli eventuali assegni per il nucleo familiare che non sono riconosciuti ai lavoratori autonomi e quindi non confluiscono nel capitale anticipato.

La finalità di questo istituto è chiaramente delineata dalla normativa e dalla prassi amministrativa: non si tratta di un semplice modo alternativo di ricevere il sussidio di disoccupazione, ma di un incentivo mirato all’autoimprenditorialità e al reinserimento nel mercato del lavoro in forme diverse dal lavoro subordinato, riducendo nel medio periodo la pressione sul sistema di sostegno al reddito e stimolando l’apertura di nuove iniziative produttive, spesso in contesti di piccola impresa o di lavoro autonomo professionale.

Per accedere alla NASpI anticipata è innanzitutto necessario essere in possesso dei requisiti richiesti per la NASpI ordinaria, che nel 2026 risultano in parte irrigiditi rispetto agli anni precedenti, con la previsione, tra l’altro, di un requisito minimo di lavoro effettivo pari ad almeno 45 giorni nei dodici mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria e a un adeguato requisito contributivo maturato nel quadriennio di riferimento.

In aggiunta a tali condizioni di base, la normativa prevede che la liquidazione anticipata possa essere concessa solo a fronte di precise finalizzazioni della somma: l’avvio di un’attività lavorativa autonoma, l’apertura di un’impresa individuale, la sottoscrizione di quote di capitale sociale in una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, oppure lo sviluppo a tempo pieno e in modo autonomo di un’attività autonoma già avviata durante il precedente rapporto di lavoro dipendente che ha dato origine alla NASpI.

Il lavoratore che intende chiedere l’anticipazione deve presentare una specifica istanza tramite i canali telematici INPS, utilizzando i servizi online accessibili con credenziali SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato, entro i termini perentori stabiliti dalla disciplina, che normalmente coincidono con 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o d’impresa o dalla sottoscrizione della quota in cooperativa, termine oltre il quale scatta la decadenza dal diritto all’anticipazione, pur rimanendo salvo il diritto alla fruizione mensile ordinaria della prestazione.

Nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare la natura e l’effettivo avvio dell’attività, indicando gli estremi della partita IVA, gli elementi identificativi dell’impresa individuale o della cooperativa e allegando, se richiesto, documentazione quale visura camerale, atto costitutivo o altri documenti idonei a comprovare il progetto professionale, con la consapevolezza che l’INPS effettuerà controlli successivi per verificare la permanenza delle condizioni che hanno giustificato l’erogazione in forma anticipata.

L’importo della NASpI anticipata viene determinato sulla base delle regole generali di calcolo dell’indennità di disoccupazione, che prevedono una misura pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, entro un tetto di riferimento stabilito e aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT, con eventuale maggiorazione percentuale sulla parte eccedente tale soglia; su questa base viene calcolato il numero di mensilità spettanti e l’ammontare residuo ancora da erogare, che costituisce il capitale oggetto dell’anticipazione.

La scelta di optare per la NASpI anticipata comporta la rinuncia definitiva alla corresponsione mensile dell’indennità, nel senso che, una volta liquidata la somma complessiva in anticipo, il beneficiario non potrà più percepire ulteriori rate di NASpI, neanche nel caso in cui l’attività avviata si riveli non redditizia o venga interrotta, poiché l’istituto opera come incentivo una tantum legato a un progetto di autoimpiego e non come tutela continuativa contro la disoccupazione.

In presenza di una nuova occupazione subordinata o del conseguimento di un trattamento pensionistico diretto, l’ordinamento prevede verifiche specifiche sull’utilizzo corretto della somma anticipata e sulla permanenza dei requisiti, potendo determinare, in casi di violazione o di mancato rispetto delle condizioni, il venir meno del beneficio o la richiesta di restituzione parziale o totale dell’importo erogato, in coerenza con la natura agevolativa e condizionata della misura.

Fino al 2025 il meccanismo di liquidazione anticipata ha funzionato in modo lineare, con l’erogazione dell’intero importo residuo in un’unica soluzione, integralmente versato al beneficiario in un solo pagamento dopo l’accoglimento dell’istanza e le verifiche preliminari sulla sussistenza dei requisiti, configurandosi come un vero e proprio capitale iniziale per l’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale.

Dal 2026, tuttavia, interviene una novità significativa introdotta dalla Manovra di finanza pubblica, che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e ridefinisce le modalità di erogazione della NASpI anticipata: il pagamento non avviene più in un’unica soluzione, ma viene articolato in due rate, con una prima quota pari al 70% dell’importo complessivo e una seconda quota pari al restante 30%.

La seconda rata, secondo la nuova disciplina, viene corrisposta solo al termine del periodo teorico di godimento della prestazione oppure, in ogni caso, entro un limite massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, subordinando l’erogazione residua alla verifica che il beneficiario non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato e non sia titolare di pensione diretta diversa dall’assegno di invalidità, in modo da preservare la coerenza tra finalità di autoimpiego e utilizzo effettivo dell’incentivo.

Questa modifica rappresenta un passaggio rilevante perché, pur lasciando invariata la logica di incentivo all’autoimprenditorialità e il diritto a richiedere l’anticipazione della NASpI, riduce il vantaggio immediato di disporre dell’intero capitale in un’unica tranche e introduce un meccanismo di controllo più stringente, legando una quota significativa dell’importo alla verifica, nel tempo, della condizione di mancata rioccupazione come lavoratore dipendente.

Nel concreto, ciò significa che chi presenta domanda di NASpI anticipata nel 2026 per aprire una partita IVA, un negozio, un’attività artigianale o professionale oppure per entrare in una cooperativa riceverà inizialmente solo una parte dell’importo teoricamente spettante, mentre la restante quota verrà liquidata solo se, al momento del controllo previsto, risulterà che l’interessato è ancora impegnato nell’attività per la quale ha chiesto l’anticipazione e non ha stipulato contratti di lavoro dipendente che alterino il presupposto della misura.

Per chi valuta l’ipotesi di utilizzare la NASpI in forma anticipata, diventa quindi centrale una corretta pianificazione dei tempi: la domanda ordinaria di NASpI deve essere presentata immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre l’istanza di anticipazione, connessa all’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale, deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 30 giorni dall’inizio della nuova attività o dall’apertura della partita IVA, con particolare attenzione alla raccolta della documentazione da allegare e alla puntuale descrizione del progetto di autoimpiego.

Le regole richiedono inoltre che il beneficiario non abbia già usufruito in passato della NASpI anticipata per la stessa attività che ha generato la prestazione, a conferma del carattere straordinario e non ripetibile dell’agevolazione in relazione a un medesimo evento di disoccupazione, e che non sussistano altre cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento e dalle circolari INPS applicative.

L’istituto della NASpI anticipata, in conclusione, resta anche nel 2026 uno strumento peculiare di politica del lavoro, pensato per trasformare un periodo di disoccupazione in un’occasione di riposizionamento professionale attraverso l’autoimpiego, ma la riforma che prevede il pagamento in due rate, con una porzione del capitale vincolata alla verifica successiva dei requisiti, ne modifica in modo sensibile le modalità operative, incidendo sia sulla disponibilità immediata delle risorse per chi avvia un’attività sia sul livello di controllo pubblico sul loro effettivo utilizzo. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!