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Referendum sulla Giustizia, cosa cambia davvero

Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo 2026, ecco cosa cambia per davvero articolo per articolo.

Il Referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026 non è un semplice voto tra schieramenti da una via per una riforma davvero storica e rimandata da troppo tempo che darà non solo piena attuazione alle norme fondamentali della Costituzione ma che darà all’Italia un sistema giuridico basato DAVVERO sulla separazione dei poteri.

Il testo della legge costituzionale approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025 modifica la costituzione come qui di seguito riportato in grassetto.

Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art 104 Modificato La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105 Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 110 Ferme le competenze di Ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Come potete aver letto NESSUNA modifica degli articoli della Costituzione mina l’indipendenza e l’autonomia della magistratura come viene detto in malafede dai sostenitori del NO. La Magistratura Giudicante e la Magistratura Requirente saranno INDIPENDENTI non solo dagli altri poteri della Repubblica ma, cosa molto importante, anche tra di loro! Giudici e PM acquisteranno pertanto una MAGGIORE autonomia ed indipendenza

La separazione tra magistrati giudicanti e requirenti è una condizione unica per una giustizia pienamente equilibrata, nella quale accusa e difesa operano su un piano di parità e il giudice sia realmente terzo e imparziale. In questo modello, il pubblico ministero non appartiene alla stessa carriera del giudice e non condivide con lui percorsi di avanzamento o organi di autogoverno, riducendo il rischio di contiguità culturale o professionale che possa mettere in discussione la percezione di neutralità del giudicante. Solo una chiara distinzione ordinamentale può rafforzare la fiducia dei cittadini nel principio del giusto processo.

Infine, l’introduzione di un’Alta Corte di giustizia per le questioni disciplinari è una ulteriore garanzia: giudici e pubblici ministeri sarebbero valutati da organi composti da pari, ma senza commistione di funzioni e ruoli. In questa prospettiva, la responsabilità disciplinare verrebbe esercitata in modo più coerente con la distinzione tra le due carriere, evitando che chi svolge una funzione giudichi disciplinarmente chi svolge l’altra.

Votare SI al referendum vuol dire rafforzare l’indipendenza della magistratura dall’esecutivo, a chiarire i ruoli tra chi accusa e chi giudica, a ridurre l’influenza delle correnti interne e a garantire un sistema disciplinare più coerente. L’obiettivo dichiarato è una giustizia più imparziale, più autonoma e più trasparente, nella quale l’equilibrio tra le parti e la terzietà del giudice costituiscano il fondamento effettivo dello Stato di diritto. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!