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Autovelox, la Cassazione cambia tutto: se l’impianto è tarato ma non omologato, la multa resta

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7374/2026, conferma la sanzione se il Comune prova la taratura periodica del dispositivo, senza però equiparare approvazione e omologazione.

Con l’ordinanza n. 7374, depositata il 27 marzo 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione della validità delle sanzioni elevate mediante dispositivi di rilevazione automatica della velocità, introducendo un elemento che modifica sensibilmente — sul piano pratico, ma non su quello dei principi giuridici — l’orientamento consolidatosi a partire dall’aprile del 2024. La pronuncia, che ha confermato la multa inflitta a una cittadina di Pescara tramite il dispositivo Velocar Red&Speed Evo, fa leva su un elemento istruttorio preciso e dirimente: l’esistenza di un certificato di taratura periodica, regolarmente depositato in giudizio, attestante la verifica del funzionamento dell’apparecchio in data 21 dicembre 2020, a soli quattro mesi prima delle infrazioni contestate, risalenti all’aprile 2021.

La decisione si colloca al termine di un iter procedurale articolato: il Giudice di pace di Pescara aveva in prima battuta accolto il ricorso della sanzionata, ritenendo il dispositivo privo di omologazione; il Tribunale abruzzese aveva invece ribaltato quella pronuncia, ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale. La Cassazione ha a sua volta rigettato il ricorso della cittadina, ma correggendo parzialmente la motivazione del Tribunale: la Corte non ha affermato l’equivalenza tra approvazione e omologazione, bensì ha fondato la propria decisione sull’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione, che aveva prodotto la documentazione attestante la regolare taratura periodica dello strumento.

Il precedente del 2024: omologazione obbligatoria, le multe sono nulle

Per comprendere la portata dell’ordinanza n. 7374/2026 occorre ripartire dall’atto fondante di questa stagione giurisprudenziale: l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, pronunciata dalla stessa Seconda Sezione Civile nel caso che vedeva contrapposti il Comune di Treviso e un automobilista sanzionato per eccesso di velocità su una tangenziale cittadina. In quel frangente, la Corte aveva enunciato con nettezza un principio destinato a riverberarsi sull’intero sistema sanzionatorio stradale: ai sensi dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, le apparecchiature di controllo della velocità devono essere «debitamente omologate» affinché le loro risultanze possano essere considerate fonti di prova. L’approvazione ministeriale, aveva stabilito la Corte, non è equipollente all’omologazione: si tratta di procedimenti distinti, disciplinati separatamente dall’art. 192 del D.P.R. n. 495/1992, con differente portata tecnica e giuridica.

La distinzione non è meramente formale. L’omologazione prevede la verifica della rispondenza alle prescrizioni regolamentari e autorizza la riproduzione in serie del prototipo testato; l’approvazione, invece, si applica nei casi in cui tali prescrizioni risultino assenti, seguendo la procedura di omologazione solo «per quanto possibile», e quindi senza la medesima cogenza tecnica. La Cassazione aveva anche liquidato con puntualità l’argomento delle circolari ministeriali — più volte invocate dai Comuni per sostenere la legittimità dei dispositivi soltanto approvati — ribadendo che le fonti secondarie e amministrative non possono derogare alle fonti primarie. Il risultato pratico era stato immediato e dirompente: migliaia di verbali elevati con apparecchi privi di omologazione formale erano diventati potenzialmente annullabili in sede di opposizione.

L’ordinanza del 2026: il focus si sposta sulla taratura

L’ordinanza n. 7374/2026 non contraddice la n. 10505/2024 sul piano del diritto, ma sposta significativamente il focus verso un profilo distinto e concorrente: la taratura periodica dello strumento di rilevazione. La Corte, richiamando la sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale — che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature di rilevamento — ha ribadito che, in presenza di contestazione, «spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento». Tale prova deve essere fornita mediante «apposite certificazioni di omologazione e conformità», con esclusione di mezzi alternativi di attestazione. Nel caso pescarese, il certificato era presente, era valido e risultava depositato: l’onere probatorio era stato assolto, e la sanzione ha retto.

Il punto più delicato della pronuncia risiede proprio nella correzione parziale della motivazione del Tribunale di Pescara, il quale aveva ritenuto sufficiente la sola approvazione: la Cassazione ha preso le distanze da questa impostazione, ribadendo che approvazione e omologazione rimangono istituti distinti e non intercambiabili. In altri termini, il verbale viene salvato nel caso concreto, ma non perché la Corte abbia avallato la tesi dell’equivalenza, bensì perché l’Amministrazione aveva adempiuto ai propri obblighi documentali. Il cambio di enfasi rispetto al 2024 è reale ma circoscritto: la taratura certificata e aggiornata, quando prodotta in giudizio, può essere sufficiente a far reggere la sanzione, purché non siano contestati — ovvero risultino provati — anche gli ulteriori presupposti di legittimità dello strumento, inclusa l’omologazione iniziale.

Una svolta definitiva o una decisione episodica?

L’interrogativo che attraversa il dibattito giuridico all’indomani dell’ordinanza n. 7374/2026 è se essa sia destinata a produrre un effettivo mutamento di indirizzo o se debba essere considerata, almeno allo stato, come una pronuncia tecnicamente ambivalente e di impatto circoscritto. La risposta, secondo un’analisi attenta della motivazione, sembra propendere per la seconda opzione: la Cassazione non ha enunciato un principio nuovo e incompatibile con quello del 2024, bensì ha applicato il medesimo principio a un fatto diverso, giungendo a un esito opposto in forza di una diversa situazione probatoria. La distinzione tra omologazione e approvazione resta intatta; la taratura certificata e prodotta in giudizio ha semplicemente consentito all’Amministrazione di assolvere il proprio onere nel caso specifico.

Finché non interverrà una pronuncia più netta — eventualmente delle Sezioni Unite — oppure un chiarimento normativo espresso, il tema resterà esposto a oscillazioni, strategie difensive contrapposte e soluzioni non uniformi nei diversi gradi di giudizio. Il messaggio che emerge per operatori del diritto, Comuni e automobilisti appare tuttavia univoco: l’era degli autovelox «prova di tutto», nei quali la pubblica amministrazione poteva fare affidamento senza documentare con rigore omologazioni e tarature, è definitivamente tramontata. La legittimità dell’accertamento si misura sulla documentazione, e la prova di quella documentazione spetta a chi ha elevato la multa. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!