Il Tribunale civile di Asti ha sancito con sentenza di primo grado del 26 settembre 2025 il riconoscimento del nesso causale tra la vaccinazione anti-Covid e la mielite trasversa che ha colpito una donna di 52 anni, titolare di una tabaccheria di Alba, in provincia di Cuneo. La pronuncia giudiziaria stabilisce l’obbligo per il Ministero della Salute di corrispondere un indennizzo mensile di circa 3.000 euro, erogato con cadenza bimestrale, rappresentando un precedente significativo nel panorama giurisprudenziale italiano sui danni da vaccino.
La paziente aveva ricevuto due dosi del vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer-BioNTech, rispettivamente il 7 e il 28 aprile 2021. I primi sintomi neurologici erano comparsi nelle settimane successive alla seconda somministrazione, manifestandosi inizialmente con disestesie agli arti inferiori descritte dalla paziente come scariche elettriche. La progressione della sintomatologia aveva portato al ricovero presso l’ospedale di Orbassano, in provincia di Torino, il 10 febbraio 2022, con diagnosi di sospetta mielite di natura infiammatoria.
La lettera di dimissioni del 17 febbraio 2022 conteneva una formulazione clinica di fondamentale importanza processuale: “Non è escludibile un ruolo scatenante vaccinico”. Questo giudizio medico aveva costituito il presupposto per l’avvio della procedura amministrativa di richiesta di indennizzo, inizialmente respinta dal Ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato.
Il team legale composto dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda dello studio Ambrosio & Commodo di Torino aveva quindi intrapreso l’azione giudiziale civile presso il Tribunale di Asti. Il giudice aveva nominato due consulenti tecnici d’ufficio, Agostino Maiello e Stefano Zacà, incaricati di valutare la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia sviluppata dalla paziente.
Le conclusioni peritali e le motivazioni della sentenza
I consulenti tecnici hanno concluso che, “in termini probabilistici, tenuto conto di tutti i complessivi elementi descritti nella relazione peritale, il ciclo vaccinale di cui si discute abbia causato la patologia di mielite/poliradicolonevrite”. La perizia aveva escluso che la preesistente malattia autoimmune di cui soffriva la donna potesse costituire l’elemento scatenante della mielite trasversa, identificando invece nella vaccinazione il fattore causale determinante.
Il Tribunale ha riconosciuto che, sebbene il vaccino Comirnaty abbia dimostrato elevata efficacia e buon profilo di sicurezza, sono comunque riportate “reazioni avverse neurologiche importanti”, tra cui è compresa la mielite trasversa acuta, condizione infiammatoria del midollo spinale in grado di determinare paralisi, disturbi sensitivi e disfunzioni autonomiche. La sentenza evidenzia come la ridotta distanza temporale tra la somministrazione del vaccino e la comparsa dei primi sintomi rappresenti un elemento determinante per stabilire il nesso causale.
I dati epidemiologici e il contesto scientifico
La pronuncia giudiziaria fa riferimento al database dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha registrato 593 casi di mielite trasversa post-vaccinazione fino al 2022, di cui 280 associati specificatamente ai vaccini a mRNA. Questi numeri forniscono un quadro epidemiologico che supporta la plausibilità biologica dell’associazione tra vaccino e patologia neurologica.
La sentenza cita inoltre uno studio del 2024 che ha identificato la mielite trasversa come “un possibile ma raro effetto collaterale” della vaccinazione anti-Covid, con un’incidenza stimata di 1,82 casi per milione di dosi somministrate. I meccanismi biologici causativi, pur non essendo completamente noti, sono ricondotti a ipotesi di mimetismo molecolare, iperattivazione immunitaria o coinvolgimento delle interleuchine IL-6 e IL-17.
Il documento giudiziario sottolinea che la seconda dose di vaccino può essere associata a un’intensificazione della risposta infiammatoria proprio per l’aumento dei livelli sierici di IL-6, fenomeno che può innescare reazioni immunitarie anomale con complicanze neurologiche, soprattutto in soggetti predisposti. La temporalità degli eventi e l’intensità della risposta immunitaria indotta dalla seconda dose consentono di individuare l’esistenza di un rapporto causale per attivazione o riattivazione di processi autoimmunitari con coinvolgimento del midollo spinale.
Il quadro normativo dell’indennizzo
L’indennizzo riconosciuto alla paziente si inquadra nella disciplina della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, che prevede una forma di sostegno economico per i soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La normativa è stata successivamente estesa ai danni da vaccino anti-SARS-CoV-2 con la Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
L’indennizzo ha natura assistenziale e si distingue nettamente dal risarcimento del danno, configurandosi come una misura di solidarietà sociale erogata dallo Stato. L’importo viene calcolato secondo la tabella B della Legge 29 aprile 1976, n. 177, sommata a una quota corrispondente all’indennità integrativa speciale. Nel caso specifico, l’ammontare mensile di circa 3.000 euro verrà corrisposto con versamento bimestrale a carattere vitalizio.
Le implicazioni per la giurisprudenza sanitaria
La pronuncia del Tribunale di Asti assume particolare rilevanza nel contesto della giurisprudenza sui danni da vaccino anti-Covid, rappresentando uno dei primi riconoscimenti giudiziari del nesso causale tra vaccinazione e patologie neurologiche gravi. L’avvocato Stefano Bertone ha evidenziato che “i consulenti tecnici sono professionali terzi e imparziali, e hanno concluso per un nesso di causa molto forte fra l’evento e il danno grave subito”.
L’avvocata Chiara Ghibaudo ha sottolineato la gravità dei danni fisici permanenti subiti dalla paziente, precisando che “la signora non deambula più da sola” e che “l’indennizzo erogato dallo Stato le permetterà di far fronte ad almeno una piccola quota di sofferenza”. La sentenza fa riferimento al comunicato dell’Agenzia Europea del Farmaco, secondo cui “il comitato ha esaminato le informazioni disponibili sui casi segnalati a livello globale e, alla luce della letteratura scientifica, ha concluso che la relazione causale tra i vaccini e la mielite trasversa è almeno ragionevolmente possibile“.
Le prospettive processuali e il dibattito scientifico
Trattandosi di una sentenza di primo grado, la pronuncia del Tribunale di Asti potrà essere oggetto di impugnazione da parte del Ministero della Salute attraverso il procedimento di appello. Tuttavia, la decisione stabilisce un precedente giurisprudenziale significativo per la valutazione dei casi analoghi, fornendo un orientamento interpretativo sulla possibilità di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo anche per danni neurologici riconducibili alla vaccinazione contro il Covid-19.
Il caso si inserisce in un dibattito scientifico più ampio sui rari effetti collaterali dei vaccini anti-Covid, che la comunità medica internazionale sta monitorando con attenzione attraverso sistemi di farmacovigilanza. Lo studio internazionale citato nella sentenza ha confermato che, entro 42 giorni dalla vaccinazione, il rischio di sviluppare la maggior parte delle condizioni avverse analizzate risulta molto simile a quello atteso nella popolazione generale non vaccinata, con l’identificazione di rari potenziali segnali di sicurezza legati a specifiche tipologie di vaccino. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!